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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3652/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, considerando il tempo trascorso dai fatti, la presunta caducazione della presunzione di adeguatezza per alcuni capi (tra cui la contestazione dell'aggravante del metodo mafioso rispetto a taluni capi), modifiche nell'imputazione contenute nell'avviso di conclusione indagini e pronunce della Corte di cassazione favorevoli a coimputati. Chiedeva la misura domiciliare con controllo elettronico e lamentava omissione di valutazione di tali elementi nuovi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenesse valutazioni specifiche sulla personalità del ricorrente (importanza delle condanne, pluralità dei precedenti, contiguità alla criminalità organizzata desumibile dai precedenti, reiterazione di condotte criminali dopo la scarcerazione) tali da giustificare la permanenza delle esigenze cautelari e l'assenza di elementi nuovi idonei a farne discendere un attenuazione. Per l'art. 616 c.p.p. è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Poiché dalla decisione non discende la rimessione in libertà, è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8), convertito

    citato esclusivamente in relazione alla forma di trattazione del ricorso

    richiamato come disciplina procedurale che consente la trattazione del ricorso nelle forme previste dal decreto; non incide sul merito delle valutazioni cautelari

  • articolo 70 codice penale

    menzionato dal ricorrente come norma da valutare in relazione alla circostanza oggettiva

    la Corte non ha ritenuto che la richiamata circostanza, così come dedotta, fosse idonea a modificare le conclusioni sulle esigenze cautelari; in sostanza la presunta rilevanza invocata non ha prevalso sulle valutazioni personali e di pericolosità del ricorrente

  • articolo 275 codice di procedura penale

    presunzione richiamata nel provvedimento impugnato

    la Corte sottolinea che, anche prescindendo dall'applicazione della presunzione legata alla criminalità organizzata e all'aggravante del metodo mafioso, il giudice ha fondato la decisione su specifici elementi personali e di recidiva che mantengono attuali le esigenze cautelari

  • articolo 616 codice di procedura penale

    richiamato per la condanna alle spese processuali

    applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in ragione dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 94 disposizioni attuative cod. proc. pen. (comma 1-bis e 1-ter)

    citati nel dispositivo per gli adempimenti verso l'istituto penitenziario

    disposizioni operative: poiché la decisione non determina rimessione in libertà, il provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Il mero trascorrere del tempo tra i fatti contestati e la richiesta di attenuazione della misura non comporta automaticamente la caducazione delle esigenze cautelari: il giudice valuta la complessiva personalità dell'imputato, i precedenti e la condotta successiva alla scarcerazione.
  • La sussistenza di precedenti penali, la contiguità alla criminalità organizzata e la reiterazione di comportamenti illeciti costituiscono elementi forti che possono giustificare il mantenimento della custodia cautelare anche in presenza di modifiche parziali nell'imputazione.
  • Perche' nuove prove o provvedimenti favorevoli a terzi incidano sulla misura cautelare, è necessario dimostrare concretamente che essi eliminano o attenuano le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio) e non limitarsi a riferimenti generici o comparativi.
  • Le doglianze sulle carenze motivazionali sono efficaci solo se individuano punti omessi o contraddittori nella valutazione delle esigenze cautelari e indicano quale concreta alternativa (es. domicilio certo, controllo elettronico) supera i rischi individuati dal giudice.
  • In sede di cassazione, i ricorsi che non si confrontano con le valutazioni effettive del giudice di merito o non espongono un profilo di illegitimità ben circostanziato rischiano l'inammissibilità e la condanna per spese e ammenda.

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