Sentenza n. 374/2026 - Campobasso, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza di cui al D. Lgs. 142/2015 presentata dal ricorrente, nonché dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, e nomina di un Commissario ad acta; nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, preparatori, presupposti e consequenziali o comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.6.2026: per l’annullamento della Nota della Prefettura UTG di Campobasso, Area IV - Prot. Uscita N.0031080 del 30/04/2026 e della Nota della Prefettura UTG di Campobasso Area IV - Prot. Uscita N.0039904 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza e, con motivi aggiunti, note della Prefettura di Campobasso relative alla medesima richiesta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza previsto dal d.lgs. 142/2015, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti ha impugnato due note della Prefettura di Campobasso del 30 aprile 2026 e del 4 giugno 2026, concernenti la medesima vicenda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, la Prefettura di Campobasso aveva disposto l’inserimento del ricorrente nel sistema di accoglienza mediante nota del 26 giugno 2026. L’intervenuta soddisfazione della pretesa ha eliminato l’interesse alla decisione sul silenzio e sui motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate, avuto riguardo alle peculiarità fattuali, all’esito della vicenda e al consenso espresso dal ricorrente.
Norme richiamate
Disciplina il sistema di accoglienza cui si riferiva la richiesta del ricorrente.
È richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere in conseguenza della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere un comportamento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, facendo venir meno l’interesse alla decisione sul silenzio e sugli atti impugnati con motivi aggiunti.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa, se riconosciuta dal ricorrente e risultante dagli atti di causa, consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere senza pronunciarsi nel merito della legittimità del silenzio o degli atti sopravvenuti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 153/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 620/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 379/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 381/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 1240/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 612/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →