Cassazione Penale, Ordinanza n. 24941/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con atto unico hanno proposto ricorso per cassazione due imputati, avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili, per due capi di imputazione, dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. I ricorrenti hanno dedotto, per entrambi i capi, violazione di legge e vizio di motivazione. Quanto al reato ex art. 474 c.p., hanno contestato il giudizio di responsabilità; quanto al reato ex art. 648 c.p., hanno parimenti contestato la ricostruzione fattuale e la valutazione probatoria. La Corte di cassazione osserva però che le censure si risolvono nella riproposizione di quelle già svolte in appello, già disattese, e mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e meramente apparente perché coincidente con doglianze già esaminate e rigettate in appello; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rilettura delle prove, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma come capo di imputazione oggetto di censura, senza svolgere una specifica interpretazione sostanziale della fattispecie; rileva solo che le doglianze sul punto sono una mera reiterazione di motivi già respinti in appello.
La norma è richiamata quale secondo reato contestato; la Corte ne conferma implicitamente la tenuta della valutazione di merito, escludendo che in cassazione possa essere richiesta una nuova lettura dei fatti e delle prove.
È evocata in modo implicito dal riferimento a violazione di legge e vizio di motivazione come censure dedotte in cassazione, ma il testo non ne riporta il numero; la Corte ribadisce che tali censure non possono tradursi in una rivalutazione del merito.
La Corte applica la conseguenza sanzionatoria dell'inammissibilità del ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Si richiama il principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello e già disattese, se non accompagnate da una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione e la violazione di legge non possono essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto, né procedere a una rilettura alternativa delle prove, salvo il controllo sulla tenuta logico-giuridica della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di specificità o per richiesta di rivalutazione del merito, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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