Cassazione Civile, Sentenza n. 25607/2020 del 12/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. Abruzzo che aveva confermato l'accoglimento dei ricorsi della contribuente contro avvisi di pagamento e sanzioni per omesso pagamento di rate di accisa su energia elettrica (anni 2012-2013). L'Amministrazione contestava la tempestività dell'istanza di rimborso presentata nel 2012 delle maggiori accise pagate in acconto nel 2008 (riportate nelle dichiarazioni 2009-2011), deducendo la decadenza biennale prevista dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, in tema di accise sull'energia elettrica, il dies a quo per la decadenza biennale ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 deve farsi decorrere dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale (qui: dichiarazione 2011) in cui risulta la rideterminazione/riporto del credito originato dal 2008. Ne consegue che l'istanza di rimborso depositata nel 2012 è tempestiva. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della peculiare problematica giurisprudenziale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1995, art. 14, comma 2
Il termine biennale per la richiesta di rimborso dell'accisa decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale definitiva; nel caso di acconti maggiori, il credito risultante viene definitivamente determinato con l'ultima dichiarazione e solo da quel momento decorre il termine di decadenza.
Riferimento normativo collegato alla normativa sulle accise; utilizzato in relazione all'applicazione dell'art. 14 e al regime dei rimborsi/detrazioni.
d.lgs. n. 504/1995, art. 26, comma 8
Le rate mensili di versamento dell'accisa sono modalità di adempimento frazionato di un unico debito e non costituiscono adempimenti autonomi; il conguaglio annuale determina il saldo definitiva dell'imposta.
Norma processuale richiamata nel ricorso (riferimenti procedurali relativi all'impugnazione), senza una interpretazione sostanziale innovativa nel corpo della decisione.
Ulteriore richiamo alla normativa sul processo tributario utilizzata nella valutazione delle censure di legge sollevate dall'Amministrazione.
Cass. Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261
Precedente specifico richiamato che afferma il principio secondo cui il credito derivante da acconti maggiori diventa reclamabile solo dopo la chiusura del rapporto tributario e che il termine biennale decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione.
Cass. Sez. 5, 18.6.2020, n. 11813
Ulteriore pronuncia di supporto che, dopo analisi del sistema dei rimborsi, ribadisce il medesimo principio sul decorso del termine di decadenza con riferimento all'ultima dichiarazione annuale.
Motivazione della C.T.R. citata nella sentenza impugnata
l'Agenzia delle Dogane... ha nei due anni successivi al 2009 accettato il credito...Così di fatto riconoscendo, sebbene tacitamente, ma in maniera evidente alla società ricorrente il credito maturato ed il conseguente proprio debito
La Corte di merito aveva ritenuto, anche alla luce di comportamenti amministrativi taciti, che il credito fosse stato di fatto riconosciuto nei successivi atti amministrativi, rafforzando la tesi della tempestività dell'istanza di rimborso presentata nel 2012.
Massime di principio
- Per le accise sull'energia elettrica, le rate mensili costituiscono modalità di pagamento frazionato di un unico debito e non autonomi debiti: il conguaglio annuale e la dichiarazione definitiva determinano il saldo che consente di richiedere il rimborso.
- Il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale in cui il credito è definitivamente riportato; pertanto la tempestività della richiesta va valutata rispetto a quella data.
- In presenza di comportamenti amministrativi che implicano accettazione tacita del credito (es. accettazione nei rendiconti successivi), tali fatti possono rafforzare la posizione del contribuente ma non sono necessari per fissare il dies a quo, che è la chiusura del rapporto con l'ultima dichiarazione.
- Quando la giurisprudenza è oscillante su temi tecnici (rimborsi e decorrenza dei termini), il giudice può compensare le spese tra le parti per la peculiare difficoltà della causa; ciò va considerato nella strategia processuale.
- Pratica consigliata per il contribuente: conservare e documentare chiaramente il riporto del credito nelle dichiarazioni successive e presentare l'istanza di rimborso entro due anni dalla presentazione dell'ultima dichiarazione che formalizza il credito.
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