Cassazione Penale, Sentenza n. 42985/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente, assente al giudizio di primo grado, chiese la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino (28/10/2022) che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato ex art. 392 c.p. con applicazione dell'art. 131‑bis c.p. La Corte d'appello rigettò la richiesta ritenendola tardiva perché presentata oltre il termine di 10 giorni dalla conoscenza della sentenza; la ricorrente invece dedusse che il dies a quo fosse la data in cui aveva avuto notizia del decesso del difensore d'ufficio (27/03/2024) e, comunque, che aveva depositato l'istanza in cancelleria il 28/03/2024, nel termine previsto dalla norma applicabile.
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio. Ha rilevato che la Corte di appello ha errato nella qualificazione del termine applicabile: l'ipotesi prospettata dalla Testa rientrava nella fattispecie del comma 2‑bis dell'art. 175 c.p.p., che prevede un termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla effettiva conoscenza del provvedimento; il termine di dieci giorni del comma 1 si riferisce a diversa ipotesi (decorrenza dalla cessazione del caso fortuito o forza maggiore). Inoltre la Sentenza chiarisce che il termine di trenta giorni non costituisce novità introdotta dalla riforma Cartabia come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2‑bis)
Il comma 2‑bis prevede un termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla effettiva conoscenza del provvedimento; il termine di dieci giorni del comma 1 riguarda la diversa ipotesi della cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Nel caso concreto la fattispecie rimessa al giudizio rientra nel comma 2‑bis.
Norma sostanziale richiamata nella sentenza di primo grado per esclusione della procedibilità con riferimento alla particolare tenuità del fatto; citata nel contesto fattuale ma non decisiva per la questione processuale sul termine di restituzione.
Articolo sostanziale relativo al reato ascritto all'imputata nel processo di primo grado; rilevante solo per descrivere il contesto del procedimento penale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)
La Corte precisa che il termine di trenta giorni disposto dal comma 2‑bis dell'art. 175 c.p.p. non rappresenta una novità introdotta dalla riforma Cartabia, per cui la Corte d'appello ha errato nell'escluderne l'applicabilità al caso.
decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norme richiamate esclusivamente per motivi procedurali relativi alle modalità di trattazione dell'udienza in camera di consiglio (procedure telematiche e modalità di svolgimento dell'udienza).
Massime di principio
- Per le istanze di restituzione in termine presentate da imputati che hanno avuto mancata o tardiva conoscenza del procedimento, il dies a quo va calcolato sulla base della effettiva conoscenza del provvedimento (data in cui l'interessato ha effettivamente appreso la decisione).
- Quando la fattispecie invocata è la mancata conoscenza del procedimento (imputato giudicato in assenza), si applica il termine perentorio di 30 giorni previsto dal comma 2‑bis dell'art. 175 c.p.p., non il termine di 10 giorni previsto dal comma 1 (che riguarda la cessazione del caso fortuito/forza maggiore).
- Occorre produrre e documentare la prova del momento in cui è avvenuta la conoscenza della sentenza (es. notifica del decreto ingiuntivo per spese di difesa, comunicazioni formali, ecc.) per far valere correttamente il dies a quo.
- L'interpretazione della Corte superiore è vincolante: errori di qualificazione della norma da parte del giudice distrettuale (escludere applicabilità del termine di 30 giorni per ragioni cronologiche o di riforma) possono determinare l'annullamento e il rinvio.
- È opportuno depositare tempestivamente l'istanza di restituzione non appena si abbia la prova della conoscenza; il deposito in cancelleria entro i termini (e documentato) è rilevante ai fini della tempestività.
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