Cassazione Penale, Sentenza n. 17965/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e, con accordo con il Pubblico Ministero, aveva determinato la pena concordata. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) carenza di motivazione sulla quantificazione della pena e mancata chiarezza su come fosse stato applicato lo sconto concordato; 2) carenza di motivazione sulla congruità della pena, con espressioni generiche della Corte territoriale; 3) omissione di verifica di cause di non punibilità, in particolare della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul terzo motivo ha osservato che la prescrizione non è intervenuta: il fallimento è stato dichiarato nel 2014/2016 e, applicata l'aggravante speciale ex art. 219 l.fall., il termine minimo di prescrizione (15 anni) sarebbe maturato solo nel 2029 e, per effetto di atti interruttivi, anche oltre; inoltre il motivo era generico circa altre cause di non punibilità. Sul primo e secondo motivo ha rilevato che il ricorrente aveva rinunciato ad impugnare la responsabilità penale e aveva concordato con il PM l'applicazione delle circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, primo comma; la pena applicata corrispondeva alla richiesta concordata e la motivazione riporta il contenuto dell'accordo, pertanto non sussiste carenza di motivazione sulla determinazione numerica della pena. Ha richiamato il consolidato principio per il concordato in appello: sono ammissibili in cassazione solo i motivi attinenti alla formazione della volontà delle parti, al consenso del PM e alla eventuale divergenza del provvedimento rispetto all'accordo; sono invece inammissibili i rilievi sulla determinazione della pena che non configurino illegittimità (es. uscita dai limiti edittali). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul concordato in appello: la Corte evidenzia che, a seguito di concordato, sono ammissibili in cassazione solo i vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del PM e alla pronuncia difforme; sono invece inammissibili censure sulla determinazione della pena se non traducibili in illegittimità della sanzione.
art. 219, primo comma, legge fallimentare
Aggravante speciale la cui applicazione innalza il termine minimo di prescrizione (richiamata per spiegare che la prescrizione non è intervenuta) e che è stata considerata nella comparazione delle circostanze.
art. 219, secondo comma, n. 1, legge fallimentare
Aggravante richiamata dalla Corte e considerata nel calcolo della pena; la Corte d'appello aveva applicato l'aggravante (e la Cassazione ha ritenuto inammissibili i rilievi sul calcolo della pena se non impeditivi della legalità della sanzione).
Norma sulla continuazione: la Corte territoriale aveva considerato (e in parte rettificato) aumenti per continuazione, ma la Cassazione ha ritenuto non fondata la censura relativa a errori di calcolo intervenuti nell'ambito dell'accordo.
Richiamati i limiti edittali generali: la Corte precisa che eventuali errori nel confronto tra circostanze concorrenti rendono la pena illegale solo se superano i limiti edittali previsti da queste norme.
Richiamati in tema di determinazione della pena e limiti alle rivalutazioni; la Cassazione ribadisce che vizi di calcolo non comportano necessariamente illegittimità se la pena resta nei limiti di legge.
art. 609, comma 3, cod. proc. pen.
La norma sull'autotutela della Corte: la Cassazione osserva che vizi non dedotti nel ricorso non possono essere rilevati d'ufficio ai sensi di questa disposizione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente, applicata nella sentenza con la quantificazione di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Nel concordato in appello (art. 599-bis) le parti possono concordare la pena; la Cassazione è limitata nel sindacare censure sulla determinazione numerica della pena: sono ammissibili solo i vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del PM o alla pronuncia difforme dall'accordo.
- Errori di calcolo o valutazioni intermedie operate dal giudice in sede di concordato non rendono la pena automaticamente illegale: lo diventano solo se la pena finale eccede i limiti edittali previsti dalla legge.
- Le contestazioni generiche o non specificamente fondate su elementi di fatto o di diritto (ad es. semplici affermazioni sulla prescrizione senza indicare atti interruttivi o il computo del termine) risultano infondate e inammissibili.
- Quando è applicata un'aggravante speciale (es. art. 219 l.fall.) occorre considerare l'effetto sui termini di prescrizione: la sua applicazione può prolungare di molto il termine utile e rendere infondate le doglianze sulla prescrizione se non ben documentate.
- Chi rinuncia espressamente a motivi di gravame sulla responsabilità e concorda la pena con il PM riduce significativamente le possibilità di successo in Cassazione, specie per censure attinenti alla misura della pena che non travalichino i limiti legali.
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