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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30346/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, recuperando a tassazione una plusvalenza ritenuta realizzata con la cessione di un complesso immobiliare sito in Spinadesco. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che l'operazione avesse ad oggetto immobili già edificati, ancorché in parte destinati a demolizione e ricostruzione, oltre a un'area accessoria, e non un terreno edificabile; pertanto la plusvalenza non sarebbe stata imponibile come reddito diverso ex art. 67 TUIR. In ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986, e con il secondo motivo nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, ritenuta apodittica e non giuridica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la motivazione della CTR era effettivamente presente e intelligibile, anche se eventualmente non condivisibile. Ha invece accolto il primo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la cessione di un fabbricato non può essere riqualificata come cessione di area edificabile neppure se l'immobile è destinato a demolizione e ricostruzione o non assorbe tutta la capacità edificatoria del lotto. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando l'avviso di accertamento. Ha compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IRPEF, sono imponibili come redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento del trasferimento, ma non la cessione di un fabbricato già esistente, anche se destinato a demolizione e ricostruzione.
  • Non è consentito all'Amministrazione finanziaria riqualificare la vendita di un edificio come cessione di area edificabile solo perché le parti prevedano la demolizione dell'immobile o la successiva edificazione, ovvero perché il fabbricato non assorba integralmente la capacità edificatoria residua del lotto.
  • Ai fini del vizio di motivazione, la sentenza è nulla solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente; è invece sufficiente una motivazione intellegibile, ancorché sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • Quando il quadro fattuale è già completo e la questione è di puro diritto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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