Cassazione Civile, Ordinanza n. 30346/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, recuperando a tassazione una plusvalenza ritenuta realizzata con la cessione di un complesso immobiliare sito in Spinadesco. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che l'operazione avesse ad oggetto immobili già edificati, ancorché in parte destinati a demolizione e ricostruzione, oltre a un'area accessoria, e non un terreno edificabile; pertanto la plusvalenza non sarebbe stata imponibile come reddito diverso ex art. 67 TUIR. In ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986, e con il secondo motivo nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, ritenuta apodittica e non giuridica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la motivazione della CTR era effettivamente presente e intelligibile, anche se eventualmente non condivisibile. Ha invece accolto il primo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la cessione di un fabbricato non può essere riqualificata come cessione di area edificabile neppure se l'immobile è destinato a demolizione e ricostruzione o non assorbe tutta la capacità edificatoria del lotto. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando l'avviso di accertamento. Ha compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
è stato il parametro del primo motivo di ricorso per denunciare l'erronea applicazione della norma tributaria sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per motivazione apparente
è stato il parametro del secondo motivo per censurare la presunta apparenza della motivazione
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
tassazione delle plusvalenze da cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; non si applica alla cessione di fabbricati già esistenti, anche se da demolire e ricostruire
art. 81, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato in giurisprudenza come previgente disposizione sostanzialmente equivalente all'attuale art. 67
art. 16, comma 1, lett. g-bis), d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato in giurisprudenza come disposizione relativa alla tassazione separata delle plusvalenze
art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato in giurisprudenza affine per escludere la riqualificazione di una vendita di fabbricato come cessione di area edificabile
ha consentito alla Corte di decidere nel merito, senza rinvio, annullando l'atto impositivo poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- In tema di IRPEF, sono imponibili come redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento del trasferimento, ma non la cessione di un fabbricato già esistente, anche se destinato a demolizione e ricostruzione.
- Non è consentito all'Amministrazione finanziaria riqualificare la vendita di un edificio come cessione di area edificabile solo perché le parti prevedano la demolizione dell'immobile o la successiva edificazione, ovvero perché il fabbricato non assorba integralmente la capacità edificatoria residua del lotto.
- Ai fini del vizio di motivazione, la sentenza è nulla solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente; è invece sufficiente una motivazione intellegibile, ancorché sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- Quando il quadro fattuale è già completo e la questione è di puro diritto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., senza rinvio.
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