Cassazione Penale, Ordinanza n. 29837/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p., secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale citata nel provvedimento.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato aveva chiesto l'applicazione di misure alternative alla detenzione ai sensi degli artt. 47, 47-ter o 48 ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo, sulla base del percorso complessivo del soggetto, che vi fosse un pericolo di recidiva non contenibile con misure alternative: il ricorrente, dopo aver già espiato precedenti condanne in affidamento in prova, aveva commesso ulteriori reati; svolgeva un'attività lavorativa commerciale senza che risultassero dichiarazioni dei redditi; non emergeva un concreto percorso di consapevolezza dei comportamenti devianti, se non in udienza, e veniva segnalato un atteggiamento poco collaborativo con l'UEPE. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, in memoria successiva all'avviso ex art. 581 c.p.p. (per come richiamato nel provvedimento), che il ricorrente era stato assolto dal GUP di Taranto in un procedimento pendente in materia di stupefacenti, sostenendo che tale assoluzione dovesse incidere sulla valutazione negativa espressa dal Tribunale. La Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a proporre una diversa lettura di merito degli elementi già valutati, senza evidenziare vizi di mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione; ha inoltre affermato che la dedotta assoluzione, da sola, non era sufficiente a scardinare la complessiva motivazione posta a base del rigetto.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione.
Norma richiamata come base della richiesta di detenzione domiciliare tra le misure alternative alla detenzione.
Norma richiamata come base della richiesta di altra misura alternativa alla detenzione.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il diniego di misure alternative alla detenzione, il ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di valutazioni di merito alternative a quelle compiute dal tribunale di sorveglianza, senza denunciare specifici vizi di motivazione nei termini della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
- La deduzione di un singolo elemento favorevole sopravvenuto o comunque valorizzato dalla difesa, come l'assoluzione in altro procedimento, non è di per sé sufficiente a infirmare una decisione fondata su una valutazione complessiva della personalità, della capacità a delinquere e del rischio di recidiva.
- La valutazione sulla concedibilità delle misure alternative può essere legittimamente ancorata a plurimi indici della personalità del condannato, tra cui precedenti infruttuosi percorsi trattamentali, commissione di nuovi reati, scarsa collaborazione con i servizi di osservazione e mancanza di un effettivo percorso di revisione critica.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni riconducibili alla colpa del ricorrente, è legittima la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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