Parere n. 1874/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Islam Tajul, contro il Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli - SUI, e nei confronti di Gruppo Beto S.r.l.s., per l’annullamento del decreto n. p-na/l/q/2022/100637 del 15 lug. 2025 di revoca del nulla osta a lavoro subordinato a seguito del decreto flussi dl. 73/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto del 15 luglio 2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito del decreto flussi 2022.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta, disposta per l’assenza dei requisiti economici del datore di lavoro, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il 2021. Ha chiesto l’annullamento dell’atto e la sospensione cautelare della sua efficacia, lamentando che l’Amministrazione non abbia considerato, neppure in sede di riesame, la sopravvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un diverso datore, ai fini del rilascio di un titolo autorizzatorio al soggiorno. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha sostenuto l’infondatezza. La Sezione ha esaminato l’affare nella sola fase cautelare, lasciando impregiudicati gli altri profili, compresa la questione di rito.
Il parere
La domanda cautelare è respinta per carenza del fumus boni iuris. È incontestato che il rapporto di lavoro con la società che aveva richiesto il nulla osta non sia mai stato instaurato; pertanto il ricorrente non si trova nella situazione di chi, dopo aver regolarmente iniziato il rapporto con il datore richiedente, ne subisca la cessazione. In tale quadro, non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno né per attesa occupazione né in ragione del successivo reperimento di un impiego presso un altro datore. La Sezione aggiunge che, in un sistema di ingressi contingentati, i requisiti di legge vanno interpretati restrittivamente, per evitare che il riconoscimento del beneficio a chi li soddisfi solo successivamente pregiudichi chi era in regola fin dall’inizio ma non è riuscito a rientrare nella quota. La decisione riguarda esclusivamente la cautelare: la trattazione del ricorso è rinviata a una successiva adunanza. L’eccezione ministeriale di tardività e il merito definitivo del ricorso restano impregiudicati.
Osservazioni
Domanda cautelare
Respinta per carenza del fumus boni iuris: il rapporto di lavoro con il datore che aveva richiesto il nulla osta non è mai stato instaurato e l’occupazione reperita successivamente presso un diverso datore non fonda, in questa fase, il diritto al permesso di soggiorno né per attesa occupazione né per sopravvenuta occupazione.
Rinvio della trattazione
La Sezione ha rinviato l’esame dell’affare a una successiva adunanza, lasciando impregiudicati gli ulteriori profili, inclusa l’eccezione di tardività sollevata dal Ministero.
Norme richiamate
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Islam Tajul, contro il Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli - SUI, e nei confronti di Gruppo Beto S.r.l.s., per l’annullamento del decreto n. p-na/l/q/2022/100637 del 15 lug. 2025 di revoca del nulla osta a lavoro subordinato a seguito del decreto flussi dl. 73/2022.
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario; il parere non ne sviluppa ulteriori profili interpretativi.
Il signor Tajul Islam, cittadino del Bangladesh, faceva ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato, previo rilascio di nulla-osta nell’ambito del cd. decreto flussi 2022 su richiesta del datore di lavoro società Gruppo Beto S.r.l.s..
Il decreto è indicato come riferimento del decreto flussi nell’ambito del quale era stato rilasciato il nulla osta; il parere non espone una specifica interpretazione delle sue disposizioni.
Massime di principio
- Quando il rapporto di lavoro con il datore che ha richiesto il nulla osta non è mai stato instaurato, il successivo reperimento di un impiego presso un diverso datore non equivale alla cessazione di un rapporto regolarmente iniziato e, secondo la valutazione cautelare espressa nel parere, non fonda il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione o per sopravvenuta occupazione.
- Nel sistema degli ingressi contingentati, i requisiti di legge per accedere ai titoli collegati all’ingresso per lavoro devono essere interpretati restrittivamente, così da non attribuire un vantaggio a chi li soddisfi solo successivamente a discapito di chi era in regola fin dall’inizio ma non è riuscito a rientrare nella quota.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e domanda cautelare
La Sezione I del Consiglio di Stato ha esaminato, ai soli fini cautelari, il ricorso straordinario proposto da un lavoratore cittadino del Bangladesh contro il decreto del 15 luglio 2025 che aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito del decreto flussi 2022. Il ricorrente aveva chiesto la sospensione dell’atto e il suo annullamento.
Premesse e motivi del ricorso
Il nulla osta era stato richiesto dalla società Gruppo Beto S.r.l.s. ed è stato revocato perché il datore di lavoro non aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2021, con conseguente carenza dei requisiti economici. Il ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non avrebbe considerato, neppure in sede di riesame, l’instaurazione nel frattempo di un rapporto di lavoro subordinato con un diverso datore, circostanza che, a suo avviso, rilevava ai fini del rilascio di un titolo autorizzatorio al soggiorno. Il Ministero dell’interno ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha sostenuto l’infondatezza nel merito.
Valutazione cautelare
La Sezione ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. È incontestato che il rapporto con il datore che aveva presentato la domanda di nulla osta non sia mai stato instaurato. Il caso, pertanto, è distinto da quello di chi abbia regolarmente iniziato il rapporto di lavoro con il datore richiedente e ne abbia poi subito la cessazione. In assenza del rapporto originario, il successivo impiego reperito presso un altro datore non integra, secondo il parere, i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno né per attesa occupazione né in ragione della sopravvenuta occupazione.
Il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato la natura contingentata degli ingressi: i requisiti di legge devono essere interpretati restrittivamente, per evitare che il riconoscimento del beneficio a chi soddisfi i presupposti solo successivamente si risolva a danno di chi, pur essendo in regola fin dall’inizio, non sia riuscito a rientrare nella quota.
Esito e prosecuzione dell’affare
La domanda cautelare è stata respinta. La Sezione non ha deciso in via definitiva il ricorso né l’eccezione di tardività ministeriale, avendo espressamente lasciato impregiudicati gli altri profili di rito e di merito; la trattazione dell’affare è stata rinviata a una successiva adunanza da fissarsi con decreto del Presidente.
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