Parere n. 1873/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Trapani Claudia, contro Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, e nei confronti della signora Rondello Marinella, per l’annullamento del decreto n. 833 del 21 settembre 2023 di riapprovazione con modifiche della graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune per la classe di concorso AB24 lingue e culture straniere per la Regione Emilia Romagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto n. 833 del 21 settembre 2023, di riapprovazione con modifiche della graduatoria di merito del concorso straordinario per la classe di concorso AB24 in Emilia Romagna
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, partecipante alla procedura concorsuale straordinaria per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, aveva superato la prova ma si era collocata in posizione non utile. Ha impugnato il decreto n. 833 del 21 settembre 2023 lamentando la mancata attribuzione del punteggio per i titoli dichiarati nella domanda, che a suo avviso avrebbe migliorato la posizione in graduatoria. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e delle norme generali sui concorsi, del principio meritocratico, nonché illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dei criteri di valutazione dei titoli della Tabella A allegata al decreto 15 dicembre 2017, richiamata dal bando, eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e ingiustizia. Il Ministero ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. Il Collegio ha rilevato che, dopo il decreto impugnato, è stato adottato anche il decreto n. 854 del 29 settembre 2023, non impugnato, e che occorre chiarire l’incidenza dei decreti succedutisi sulla posizione della ricorrente, anche ai fini della persistenza dell’interesse al ricorso.
Il parere
Il parere è interlocutorio sul merito: il Consiglio di Stato rinvia la trattazione ad altra adunanza e dispone un’integrazione della relazione istruttoria, senza pronunciarsi sui due motivi di ricorso. Il Ministero dovrà, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, ricostruire gli effetti dei decreti di approvazione, modifica e scorrimento della graduatoria sulla posizione della ricorrente e allegarli con la prova della pubblicazione; prima del deposito dovrà trasmettere la relazione integrativa alla ricorrente, assegnandole almeno 15 giorni per osservazioni e controdeduzioni. Ai soli fini cautelari, il Collegio osserva che il decreto n. 854 del 29 settembre 2023 non risulta impugnato e che ciò potrebbe comportare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non essendovi una prognosi favorevole del procedimento giustiziale, la domanda cautelare è respinta. Il merito del ricorso resta quindi non deciso.
Osservazioni
Domanda cautelare
La domanda cautelare è respinta: il decreto n. 854 del 29 settembre 2023 non risulta impugnato e tale circostanza potrebbe determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; allo stato non sussiste pertanto una prognosi favorevole del procedimento giustiziale.
Integrazione della relazione istruttoria
Il Ministero deve depositare entro 60 giorni una relazione integrativa che chiarisca l’incidenza dei decreti di approvazione, modifica e scorrimento della graduatoria sulla posizione della ricorrente, allegando i decreti e la prova della loro pubblicazione. La relazione deve essere previamente trasmessa alla ricorrente, alla quale va assegnato un termine di almeno 15 giorni per osservazioni e controdeduzioni.
Motivi di merito
Il Collegio non decide allo stato né il motivo relativo alla mancata attribuzione del punteggio per i titoli e alla violazione dei principi e delle regole concorsuali, né quello relativo alla violazione dei criteri della Tabella A allegata al decreto 15 dicembre 2017 e ai dedotti vizi di motivazione e istruttoria. La trattazione è rinviata a una successiva adunanza.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971
La norma è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario; il parere non svolge ulteriori considerazioni interpretative su tale disposizione.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e delle norme generali sui concorsi, del principio meritocratico, nonché illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.
La disposizione è menzionata come parametro invocato dalla ricorrente; il Consiglio di Stato non ne decide l’applicazione, rinviando l’esame del merito.
art. 59, comma 9-bis, d.l. 73/2021, convertito dalla l. 106/2021
La professoressa Claudia Trapani ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso AB24 lingue e culture straniere per la Regione Emilia Romagna, di cui al DDG 1081 del 6 maggio 2022 e articolo 59, comma 9-bis, D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021.
La disposizione è indicata come fondamento normativo della procedura concorsuale straordinaria, senza che il parere ne esamini specificamente la portata.
decreto 15 dicembre 2017, Tabella A
Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dei criteri di valutazione dei titoli della Tabella A allegata al decreto 15 dicembre 2017, richiamata dal bando, eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e ingiustizia.
La Tabella A è indicata come fonte dei criteri di valutazione dei titoli invocati dalla ricorrente; il Collegio rinvia la verifica della loro applicazione alla successiva trattazione del merito.
Massime di principio
- Quando una graduatoria concorsuale è stata oggetto di successivi atti di approvazione, modifica o scorrimento, la valutazione della persistenza dell’interesse al ricorso richiede di ricostruire e documentare l’incidenza di tali atti sulla posizione del ricorrente.
- Se dagli atti emerge che un successivo provvedimento della graduatoria, non impugnato, potrebbe aver determinato la sopravvenuta carenza di interesse, la tutela cautelare può essere negata in assenza di una prognosi favorevole del procedimento giustiziale, senza che ciò comporti una decisione sul merito del ricorso.
- Nell’ambito dell’integrazione istruttoria disposta dal Consiglio di Stato, l’amministrazione deve trasmettere preventivamente la relazione integrativa alla parte interessata e assegnarle un termine congruo, non inferiore a quello stabilito dal parere, per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Impugnazione della graduatoria del concorso straordinario per la classe AB24
Il parere riguarda un ricorso straordinario con istanza cautelare proposto da una docente contro il decreto n. 833 del 21 settembre 2023 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, che ha riapprovato con modifiche la graduatoria di merito del concorso straordinario per la classe di concorso AB24, lingue e culture straniere. La procedura, indetta con DDG n. 1081 del 6 maggio 2022, era relativa ai posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado e richiamava l’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021.
Motivi del ricorso
La ricorrente, pur avendo superato la prova, si era collocata in graduatoria in posizione non utile. Ha lamentato la mancata attribuzione del punteggio relativo ai titoli dichiarati nella domanda, sostenendo che il riconoscimento di tale punteggio le avrebbe consentito una posizione migliore.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, delle norme generali sui concorsi pubblici e del principio meritocratico, nonché illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Con il secondo ha invocato i criteri di valutazione dei titoli della Tabella A allegata al decreto 15 dicembre 2017, richiamata dal bando, denunciando carenza ed errore di motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e ingiustizia.
Successione degli atti di graduatoria e integrazione istruttoria
Il Ministero ha riferito che, per la graduatoria contestata, sono stati adottati i decreti n. 425 del 4 luglio 2023, n. 805 del 12 settembre 2023, n. 833 del 21 settembre 2023 e n. 854 del 29 settembre 2023. Poiché l’incidenza di tali atti sulla posizione della ricorrente non risulta chiarita, il Collegio non ha ritenuto possibile decidere allo stato il merito del ricorso.
Ha quindi disposto che il Ministero depositi, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, un’integrazione della relazione istruttoria che ricostruisca gli effetti dei decreti di approvazione, modifica e scorrimento sulla posizione della ricorrente. Alla relazione devono essere allegati i decreti, con la prova della relativa pubblicazione. Prima del deposito, l’integrazione deve essere trasmessa alla ricorrente, con assegnazione di almeno 15 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Domanda cautelare e conclusioni
Il decreto n. 854 del 29 settembre 2023 non risulta impugnato; tale circostanza potrebbe determinare l’improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse. In mancanza di una prognosi favorevole del procedimento giustiziale, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare.
La Sezione ha rinviato la trattazione dell’affare a una successiva adunanza, da fissare con decreto del Presidente, e ha disposto gli adempimenti istruttori indicati. Non è stata assunta alcuna decisione sui motivi di merito.
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