Parere n. 1875/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Abdelgalil Raafat Kamal Youssef, contro il Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Milano, Questura di Milano, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il provvedimento di archiviazione della Prefettura di Milano del 3.9.2025, non notificato, circa il procedimento decreto flussi P-MIL/Q/2025/107693; 2) il provvedimento di archiviazione della Prefettura Milano del 5.9.2025, non notificato, circa procedimento decreto flussi P-MI/L/Q/2025/107684; 3) la nota della Prefettura di Milano del 5 dicembre 2025, non notificata, di rigetto della richiesta di rivalutazione del 26.10.2025 circa il procedimento decreto flussi P-MIL/Q/2025/107693 e di rigetto della richiesta di rivalutazione del 26.10.2025 circa il procedimento decreto flussi P-MI/L/Q/2025/107684; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei provvedimenti di archiviazione del 3 e 5 settembre 2025 delle domande di nulla-osta per l’assunzione di due lavoratori stranieri e della nota prefettizia del 5 dicembre 2025 di rigetto delle richieste di rivalutazione.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti con cui la Prefettura di Milano ha archiviato le due procedure di decreto flussi e respinto le richieste di riesame. I nulla-osta già rilasciati erano stati revocati per il mancato invio, entro il termine previsto, dei contratti di soggiorno sottoscritti. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e omessa istruttoria, rappresentando le peculiarità del ritardo e che i due lavoratori erano stati regolarmente assunti e continuavano a lavorare. Il Ministero ha sostenuto che la revoca fosse vincolata; il ricorrente ha insistito per l’accoglimento.
Il parere
Il Consiglio di Stato si pronuncia allo stato sulla sola domanda cautelare e la accoglie, senza definire il merito del ricorso straordinario. Rileva che la revoca non dipendeva dalla mancanza dei requisiti del datore di lavoro, ma dal ritardo nell’invio dei contratti, e che i lavoratori erano stati regolarmente assunti e il rapporto era ancora in essere. L’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 contempla l’eccezione del ritardo dovuto a forza maggiore o comunque non imputabile al lavoratore: la revoca, pertanto, non è rigidamente vincolata. Le circostanze rappresentate dal datore nell’istanza di riesame e nel ricorso appaiono idonee a giustificare una nuova valutazione. Il Ministero dell’interno deve riesaminare la vicenda entro 120 giorni dalla comunicazione del parere, considerando gli elementi di fatto e valutando la conferma dei nulla-osta e la conclusione positiva del procedimento. Entro i successivi 60 giorni deve trasmettere la relazione istruttoria sull’esito del riesame, previa comunicazione al ricorrente e assegnazione di almeno 15 giorni per presentare osservazioni. Nelle more, gli atti impugnati sono temporaneamente sospesi. La trattazione del ricorso è rinviata ad altra adunanza.
Osservazioni
Domanda cautelare e natura della revoca
La domanda cautelare è accolta. La revoca del nulla-osta per tardivo invio dei contratti non è rigidamente vincolata, poiché la legge considera il ritardo dovuto a forza maggiore o comunque non imputabile al lavoratore; le circostanze rappresentate dal ricorrente richiedono una rivalutazione.
Riesame e incombenti istruttori
Il Ministero dell’interno deve riesaminare la vicenda entro 120 giorni dalla comunicazione del parere, considerando gli elementi di fatto dedotti dal ricorrente e valutando la conferma dei nulla-osta e la conclusione positiva del procedimento. Nei successivi 60 giorni deve trasmettere la relazione istruttoria sull’esito, previa partecipazione al ricorrente e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue osservazioni.
Sospensione e prosecuzione del ricorso
Gli atti impugnati sono temporaneamente sospesi nelle more del riesame. La trattazione dell’affare è rinviata ad altra adunanza, senza decisione definitiva sul merito.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Ai sensi dell’articolo 22, comma 5 ter, D.Lgs. n. 286/1998 il nulla-osta all’ingresso è revocato, tra l’altro in caso di non rispetto del termine di legge per l’invio del contratto di soggiorno, « salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore».
La revoca per mancato rispetto del termine di trasmissione del contratto non opera come conseguenza rigidamente vincolata in ogni caso: deve tenersi conto dell’eccezione per il ritardo dovuto a forza maggiore o comunque non imputabile al lavoratore.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
I nulla-osta rilasciati ai due lavoratori sono stati revocati perché i relativi contratti di soggiorno regolarmente firmati non sono stati trasmessi nel termine normativamente fissato dall’articolo 22, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, ritenendosi inutile ai fini del richiesto riesame la loro trasmissione a distanza di qualche settimana dalla scadenza di quel termine.
Il termine previsto per la trasmissione dei contratti di soggiorno è rilevante per la vicenda, ma il suo superamento deve essere valutato insieme all’eccezione prevista dal comma 5-ter e alle circostanze concrete; non basta, quindi, a qualificare la revoca come rigidamente vincolata.
Massime di principio
- La revoca del nulla-osta all’ingresso per il mancato invio tempestivo del contratto di soggiorno non è rigidamente vincolata quando la legge contempla l’eccezione del ritardo dovuto a forza maggiore o comunque non imputabile al lavoratore; l’amministrazione deve valutare le circostanze concrete rilevanti.
- Quando la revoca del nulla-osta è fondata sul ritardo documentale, mentre i requisiti sostanziali del datore di lavoro non sono contestati e il rapporto di lavoro è stato instaurato ed è ancora in corso, tali elementi possono giustificare il riesame della vicenda e la rivalutazione della conferma del titolo.
Riesame dei nulla-osta per l’assunzione di due lavoratori stranieri
Il parere riguarda un ricorso straordinario contro l’archiviazione di due procedure di decreto flussi e il rigetto delle istanze di rivalutazione. La Sezione accoglie la domanda cautelare e rinvia la decisione sul merito, imponendo al Ministero dell’interno un riesame istruttorio.
Vicenda e atti impugnati
La Prefettura di Milano aveva archiviato, il 3 e il 5 settembre 2025, le procedure relative a due domande di nulla-osta presentate dal ricorrente per assumere lavoratori stranieri. I nulla-osta già rilasciati erano stati revocati perché i contratti di soggiorno, pur regolarmente sottoscritti, non erano stati trasmessi entro il termine normativo. La Prefettura aveva poi respinto, con nota del 5 dicembre 2025, le richieste di rivalutazione del 26 ottobre 2025.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e omessa istruttoria, rappresentando le circostanze del ritardo. Dagli atti risulta inoltre che i lavoratori erano stati regolarmente assunti e che i rapporti di lavoro erano ancora in essere. Il Ministero dell’interno ha sostenuto che la revoca fosse vincolata.
Quadro normativo e valutazione cautelare
La Sezione richiama l’art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998, relativo al termine per la trasmissione dei contratti di soggiorno, e l’art. 22, comma 5-ter, dello stesso decreto. Quest’ultima disposizione prevede la revoca del nulla-osta in caso di inosservanza del termine, salvo che il ritardo sia dovuto a forza maggiore o comunque non imputabile al lavoratore.
La revoca, quindi, non è rigidamente vincolata. Poiché nel caso concreto non è contestata la sussistenza dei requisiti del datore di lavoro e la revoca si fonda sul ritardo nell’invio dei contratti, le circostanze esposte nell’istanza di riesame e nel ricorso appaiono idonee a giustificare una nuova valutazione prefettizia.
Dispositivo e adempimenti
La Sezione accoglie la domanda cautelare, ma non decide il merito del ricorso straordinario, rinviandone la trattazione ad altra adunanza. Dispone che il Ministero dell’interno riesamini la vicenda entro 120 giorni dalla comunicazione del parere, considerando gli elementi di fatto rappresentati dal ricorrente e valutando la conferma dei nulla-osta e la conclusione positiva dei procedimenti.
Entro i successivi 60 giorni il Ministero deve trasmettere la relazione istruttoria sull’esito del riesame, corredata delle eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente. La relazione deve essergli preventivamente comunicata, con un termine non inferiore a 15 giorni per esprimersi. Nelle more del riesame, gli atti impugnati sono temporaneamente sospesi.
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