Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1871/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Fornaci Scanu S.p.A., contro il Ministero della cultura, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il Decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 32 del 6 marzo 2024, notificato a mezzo posta raccomandata in data 13 marzo 2024 di dichiarazione di interesse culturale storico-artistico ai sensi dell’articolo 10 comma 3, lettere a) e d), e articolo 13 D.Lgs. n 42/20024 del complesso immobiliare denominato Complesso delle Ex Fornaci Scanu sito in Comune di Guspini (SU); 2) tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compresi, ove occorra, la nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna n. 18302 dell’ 11 ottobre 2023, recante avvio del procedimento; la non conosciuta proposta di vincolo della anzidetta Soprintendenza di cui alla nota n. 578 del 12 gennaio 2024 citata nel Decreto di vincolo impugnato; la Relazione storico-artistica, la Mappa Catastale e la Documentazione fotografica allegati al Decreto di vincolo.

Giustizia amministrativa202500023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del decreto n. 32 del 6 marzo 2024, recante la dichiarazione di interesse culturale storico-artistico del Complesso delle Ex Fornaci Scanu, sito nel Comune di Guspini.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società proprietaria impugna il decreto di dichiarazione di interesse culturale del complesso immobiliare, deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e manifesta illogicità. Sostiene che, dopo il trasferimento altrove dell’attività produttiva, il complesso sia stato abbandonato, che alcuni edifici siano crollati e che quelli superstiti versino in condizioni di degrado tali da non essere recuperabili; afferma inoltre che non esisterebbero più il laboratorio originario, i macchinari, le fornaci, la mattoniera, l’essiccatoio e il laminatoio e che gli edifici minori di servizio siano ridotti a ruderi. Il Ministero eccepisce la tardività del ricorso, sostenendo che il termine di 120 giorni decorra dalla PEC che avrebbe anticipato l’invio del decreto rispetto alla successiva raccomandata. La Sezione deve quindi acquisire la PEC con la prova del recapito e ulteriori elementi descrittivi e fotografici sugli immobili, prima di pronunciarsi sulla ricevibilità e sul merito.

Il parere

Il parere è interlocutorio: la Sezione ritiene che la controversia non sia matura per la decisione e dispone un’integrazione istruttoria. Ai fini della verifica della tempestività, il Ministero deve trasmettere la PEC invocata come dies a quo del termine di 120 giorni, completa della prova del recapito nella casella della società ricorrente; il Collegio rileva che tale documento, pur indicato tra gli allegati, non è stato trasmesso con la relazione. Ai fini del merito, deve essere acquisita una descrizione minuziosa degli immobili vincolati, comprensiva della loro destinazione d’uso durante l’attività delle fornaci, dello stato di conservazione, del periodo di costruzione e dei materiali impiegati, corredata da fotografie. Il Ministero deve trasmettere il supplemento istruttorio entro 60 giorni dal ricevimento del parere e anticiparlo alla ricorrente, alla quale va assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per osservazioni e controdeduzioni da trasmettere alla Sezione. La trattazione è rinviata ad altra adunanza. Non è stata assunta alcuna decisione definitiva né sull’eccezione di tardività né sui motivi di merito.

Osservazioni

Tempestività del ricorso e PEC di trasmissione

Per verificare la ricevibilità del ricorso occorre acquisire la PEC che, secondo il Ministero, avrebbe anticipato l’invio per posta del decreto di vincolo, completa della prova del recapito nella casella della società ricorrente. La PEC non risulta tra i documenti trasmessi con la relazione, benché sia indicata tra gli atti allegati.

Istruttoria sul merito e consistenza del complesso vincolato

Occorre acquisire una descrizione minuziosa e dettagliata degli immobili, che ne specifichi la destinazione d’uso all’epoca dell’attività delle fornaci, lo stato di conservazione, il periodo di costruzione e i materiali impiegati, corredata da fotografie.

Termine e contraddittorio sull’integrazione istruttoria

Il Ministero deve trasmettere l’integrazione della relazione istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento del parere e anticiparla alla società ricorrente, assegnandole un termine non inferiore a 15 giorni per osservazioni e controdeduzioni, da trasmettere alla Sezione.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, lettere a) e d), d.lgs. 42/2004

    In forza dei quali il complesso immobiliare di sa proprietà denominato Complesso delle Ex Fornaci Scanu sito in Comune di Guspini (SU) è stato dichiarato di interesse culturale storico-artistico ai sensi dell’articolo 10 comma 3, lettere a) e d), e articolo 13 D.Lgs. n 42/20024.

    La disposizione costituisce la base normativa della dichiarazione di interesse culturale impugnata. Il parere interlocutorio non valuta se, alla luce delle caratteristiche e dello stato degli immobili, ne ricorrano i presupposti.

  • art. 13 d.lgs. 42/2004

    In forza dei quali il complesso immobiliare di sa proprietà denominato Complesso delle Ex Fornaci Scanu sito in Comune di Guspini (SU) è stato dichiarato di interesse culturale storico-artistico ai sensi dell’articolo 10 comma 3, lettere a) e d), e articolo 13 D.Lgs. n 42/20024.

    La disposizione è indicata quale fondamento procedimentale della dichiarazione di interesse culturale. Il Consiglio di Stato non ne svolge un’interpretazione sostanziale, rinviando ogni valutazione sul vincolo all’esito dell’integrazione istruttoria.

Massime di principio

  • Quando la tempestività di un ricorso dipende dalla data di recapito di una comunicazione telematica, la verifica richiede l’acquisizione della comunicazione e della prova del suo effettivo recapito al destinatario.
  • Se la decisione sulla legittimità di un vincolo culturale dipende da contestazioni circa consistenza, destinazione, conservazione e caratteristiche materiali degli immobili, l’istruttoria deve acquisire elementi descrittivi specifici e documentazione fotografica idonei a chiarire tali aspetti.
  • Prima di decidere un ricorso straordinario, il Consiglio di Stato può disporre un’integrazione istruttoria e assicurare il contraddittorio della parte ricorrente sul supplemento di relazione, rinviando la trattazione a una successiva adunanza.

Ricorso contro la dichiarazione di interesse culturale delle Ex Fornaci Scanu

La Sezione Prima del Consiglio di Stato esamina, in sede consultiva su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’impugnazione del decreto n. 32 del 6 marzo 2024, con cui la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna ha dichiarato di interesse culturale storico-artistico il complesso immobiliare delle Ex Fornaci Scanu, nel Comune di Guspini. Il parere non decide né la ricevibilità né il merito del ricorso e dispone un’integrazione istruttoria.

Fatti e motivi del ricorso

La società proprietaria deduce travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e manifesta illogicità del vincolo. A suo dire, dopo il trasferimento altrove dell’attività produttiva, il complesso sarebbe stato abbandonato: alcuni fabbricati sarebbero crollati e quelli superstiti sarebbero in condizioni di degrado e fatiscenza tali da non poter essere recuperati. La ricorrente sostiene inoltre che non esistano più il laboratorio originario, i macchinari, le fornaci, la mattoniera, l’essiccatoio e il laminatoio, e che gli edifici minori di servizio siano ridotti a ruderi.

Questione preliminare sulla tempestività

Il Ministero della cultura eccepisce la tardività del ricorso, facendo decorrere il termine decadenziale di 120 giorni dalla PEC che avrebbe anticipato l’invio postale del decreto, anziché dalla ricezione della raccomandata del 13 marzo 2024. La Sezione rileva che la PEC, benché indicata tra gli atti allegati, non è stata trasmessa con la relazione istruttoria. Per verificare la ricevibilità occorre quindi acquisire la comunicazione e la prova del suo recapito nella casella della società.

Integrazione istruttoria sul merito

Per valutare le contestazioni relative alla consistenza e allo stato del complesso, il Collegio richiede una descrizione minuziosa e dettagliata degli immobili vincolati. La relazione integrativa dovrà indicare la destinazione d’uso degli immobili all’epoca dell’attività delle fornaci, il loro stato di conservazione, il periodo di costruzione e i materiali impiegati, e dovrà essere accompagnata da fotografie.

Adempimenti e conclusione

Il Ministero della cultura deve trasmettere l’integrazione istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento del parere. Il supplemento deve essere anticipato alla società ricorrente, alla quale va concesso un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni, da trasmettere anch’esse alla Sezione. La trattazione è rinviata a una successiva adunanza, da fissarsi con decreto del Presidente. Il parere non contiene una pronuncia definitiva sulla tempestività del ricorso o sulla fondatezza delle censure.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.