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Parere

Parere n. 1870/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

avverso e per l’annullamento, previa sospensiva e previa concessione delle opportune misure cautelari inaudita altera parte, a) del decreto n. 121 del 25/9/2026, con cui il responsabile del servizio 6 del Comune di Ischia e il responsabile unico del progetto hanno disposto “l’espropriazione (in favore del Comune di Ischia, n.d.r.) degli immobili di proprietà della sig.ra Guarracino Teresa, nata a Ischia (NA) il 23/11/1966, c.f. grrtrs66s23e329j, proprietaria per 1000/1000 in regime di separazione dei beni, così individuati al catasto terreni del comune di Ischia: • foglio 14, particella 4400, della superficie di mq 60,00 (ex particella 3722); • foglio 14, particella 4399, della superficie di mq 5,00 (ex particella 2846)” b) delle note prot. nn. 57606, 57627, 57645 e 57654 del 25/9/2026, con cui il responsabile del servizio 6 del Comune di Ischia ha notificato alla sig.ra Teresa Guarracino il decreto di esproprio impugnato sub a), avvisandola contestualmente “che è convocata per il giorno 02 ottobre 2026 alle ore 10:00, in via acquedotto n. 204, Ischia (NA), nei pressi dell’attività “Vivaio Guarracino plants di Guarracino Teresa” dove si procederà all’esecuzione del suddetto decreto di espropriazione con l’immissione nel possesso da eseguirsi fino ad ultimazione delle operazioni” con invito “a rimuovere beni e cose di sua proprietà eventualmente presenti sull’area in esproprio. in alternativa tali beni saranno rimossi a cura dell’amministrazione e a spese dell’espropriata e trasferiti in una depositeria comunale”, ovvero, in caso di impossibilità a procedere nella data del 2/10/2026, per i medesimi incombenti già fissati per il 5/10/2026; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto alla ricorrente, ove e per quanto occorra ai fini della tutela degli interessi di quest’ultima, con particolare riferimento: c.1) alla determinazione del responsabile del servizio 6 del Comune di Ischia n. 1944 del 16/7/2026, mai trasmessa alla sig.ra Teresa Guarracino, con cui – secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato sub a) – sarebbe stato approvato il progetto esecutivo della opera da realizzare sulle porzioni immobiliari di proprietà della sig.ra Teresa Guarracino, unitamente ai relativi allegati e – per quanto occorra – c.2) al certificato di destinazione urbanistica prot. n. 20621 del 21/4/2026 allegato alle tavole trasmesse con le note impugnate sub b).

Giustizia amministrativa202600998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il decreto n. 121 del 25 settembre 2026, che ha disposto l’espropriazione di due porzioni immobiliari di 60 e 5 mq, e contro i relativi atti di notifica e di esecuzione, nonché gli atti presupposti.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente contesta l’espropriazione delle particelle 4400 e 4399 del foglio 14 del Comune di Ischia, disposta per realizzare una rotonda in prossimità dell’attività florovivaistica. Il ricorso, proposto come motivi aggiunti e anche come ricorso autonomo, ripropone e sviluppa le censure già formulate nei precedenti ricorsi straordinari dell’11 aprile e del 7 luglio 2026, tuttora non istruiti. Tra le questioni dedotte figurano la mancanza o la tardiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la necessità di una variante urbanistica e la destinazione agricola delle aree secondo il PRG; la sequenza degli atti rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità; la decadenza quinquennale del vincolo; la mancata partecipazione procedimentale e il difetto di istruttoria e motivazione; il mancato coinvolgimento della Città Metropolitana nella verifica di coerenza urbanistica; la legittimità della proposta di permuta; la mancata valutazione di una soluzione progettuale alternativa e l’omesso bilanciamento tra opera pubblica, attività florovivaistica e assetti paesaggistici. Sono impugnati anche la determinazione n. 1944 del 16 luglio 2026, di approvazione del progetto esecutivo, e il certificato di destinazione urbanistica del 21 aprile 2026. La ricorrente ha inoltre chiesto tutela cautelare contro l’imminente immissione in possesso, fissata per il 2 o il 5 ottobre 2026.

Il parere

La Sezione non decide, allo stato, né le questioni preliminari né i motivi di merito e non si pronuncia sull’istanza cautelare. Ritiene necessario acquisire, prima di ogni decisione, una relazione istruttoria documentata dal Comune di Ischia e una successiva relazione integrativa del Ministero della Cultura. Il Comune deve trasmettere la relazione al Ministero entro 15 giorni dalla comunicazione del parere e contestualmente inviarne copia alla ricorrente, che può presentare osservazioni e controdeduzioni nei successivi 15 giorni. Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione comunale e delle eventuali controdeduzioni, il Ministero deve trasmettere alla Sezione la relazione integrativa, dopo averla inviata alla ricorrente assegnandole almeno 15 giorni per ulteriori osservazioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, l’affare sarà fissato per la decisione sulla base degli atti disponibili, eventualmente insieme agli altri due ricorsi straordinari pendenti. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo semestre 2027.

Osservazioni

Istruttoria del Comune di Ischia

Il Comune deve predisporre una relazione istruttoria documentata sui fatti di causa e trasmetterla al Ministero della Cultura entro 15 giorni dalla comunicazione del parere; nello stesso momento deve inviarne copia alla ricorrente, che potrà formulare osservazioni e controdeduzioni nei successivi 15 giorni.

Relazione integrativa del Ministero della Cultura

Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione comunale e delle eventuali osservazioni della ricorrente, il Ministero deve trasmettere alla Sezione una relazione integrativa documentata, previa comunicazione alla ricorrente e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali ulteriori osservazioni e controdeduzioni.

Conseguenze dell’inadempimento istruttorio e rinvio

In caso di mancato ingiustificato adempimento agli incombenti nei termini assegnati, l’affare sarà fissato per la decisione sulla base della documentazione già presente nel fascicolo, eventualmente insieme agli altri due ricorsi straordinari. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo semestre del 2027.

Norme richiamate

  • artt. 9, 10, 11, 12, 19 e 23 d.P.R. 327/2001

    Dopo aver accertato che si è verificata la condizione cui è subordinata l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, il decreto di esproprio può essere emanato.

    Il testo riporta la disposizione nell’esposizione delle censure della ricorrente, ma il Consiglio di Stato non la interpreta né la applica nel merito in questa fase interlocutoria; nessuna decisione sulla fondatezza delle censure espropriative è stata ancora assunta.

  • art. 2 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario per motivi aggiunti, da valersi anche quale ricorso straordinario autonomo, qui in esame veniva proposto nell’interesse di Teresa Guarracino, in proprio e nella qualità di amministratrice della Guarracino Plants S.a.s., nei confronti del Comune di Ischia, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, di e-Distribuzione s.p.a., Enel s.p.a., Tim s.p.a., FiberCop s.p.a., Energia Verde Idrica s.p.a. e Italgas s.p.a.

    Il parere qualifica l’affare come ricorso straordinario, ma non espone né applica una specifica regola dell’art. 2 del d.P.R. 1199/1971; l’esame è rinviato in attesa dell’istruttoria.

Massime di principio

  • Quando il Consiglio di Stato ritiene necessario acquisire ulteriori elementi prima di affrontare le questioni di rito e di merito di un ricorso straordinario, può disporre un’istruttoria documentata e rinviare la trattazione, senza anticipare la decisione sulle censure.
  • Gli incombenti istruttori disposti nel procedimento devono garantire il contraddittorio: la relazione acquisita va comunicata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine per presentare osservazioni e controdeduzioni.
  • L’ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori nei termini assegnati non impedisce la decisione: l’affare può essere deciso sulla base della documentazione già acquisita, anche congiuntamente ad altri ricorsi connessi.

Ricorso straordinario contro il decreto di esproprio

Il parere interlocutorio della Sezione I riguarda il ricorso straordinario di una proprietaria e amministratrice di un’impresa florovivaistica contro il decreto n. 121 del 25 settembre 2026 del Comune di Ischia. Il decreto espropria due porzioni immobiliari di 60 e 5 mq per la realizzazione di una rotonda; sono impugnate anche le comunicazioni di convocazione per l’immissione in possesso, la determinazione di approvazione del progetto esecutivo e il certificato di destinazione urbanistica.

Contesto e precedenti gravami

Il procedimento espropriativo era già contestato con un ricorso straordinario dell’11 aprile 2026 e con motivi aggiunti del 7 luglio 2026, non ancora istruiti. I precedenti ricorsi riguardavano, tra l’altro, la dichiarazione di pubblica utilità e la successiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. La ricorrente sosteneva che le aree ricadessero in zona agricola secondo il PRG del 1983 e che il vincolo precedente fosse decaduto.

Censure proposte

La ricorrente deduce, in sintesi, l’assenza di un valido vincolo espropriativo e la necessità di una variante urbanistica; la violazione della sequenza procedimentale prevista per l’espropriazione, poiché la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe intervenuta prima dell’apposizione del vincolo; la decadenza del vincolo per decorso del termine quinquennale; la violazione delle garanzie di partecipazione e il difetto di istruttoria e motivazione. Contesta inoltre il mancato coinvolgimento della Città Metropolitana nella verifica di coerenza con il PTCP, la legittimità della permuta prospettata dal Comune, la mancata valutazione di un progetto alternativo e l’assenza di un adeguato bilanciamento tra l’opera viaria, l’attività florovivaistica e gli assetti paesaggistici. Riguardo alla determinazione n. 1944 del 16 luglio 2026, sostiene che l’approvazione del progetto si fondi su una rappresentazione non veritiera della destinazione urbanistica delle aree.

Istanza cautelare

La ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti e delle operazioni di esecuzione del decreto, inclusa l’immissione in possesso prevista per il 2 ottobre 2026 o, in caso di impossibilità, per il 5 ottobre. Ha prospettato il rischio di rimozione delle piante di pregio e di interruzione del ciclo produttivo e commerciale dell’azienda. Il parere non decide l’istanza cautelare.

Istruttoria disposta

Prima di ogni questione di rito o di merito, la Sezione ha ritenuto necessario acquisire una relazione documentata dal Comune di Ischia e una relazione integrativa del Ministero della Cultura. Il Comune deve trasmettere la propria relazione al Ministero entro 15 giorni dalla comunicazione del parere e, contestualmente, alla ricorrente, che dispone dei successivi 15 giorni per osservazioni e controdeduzioni. Il Ministero deve inviare alla ricorrente la relazione integrativa e assegnarle almeno 15 giorni per ulteriori osservazioni; la relazione deve poi essere trasmessa alla Sezione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione comunale e delle eventuali controdeduzioni.

Esito interlocutorio

La Sezione non si pronuncia sulla fondatezza delle censure né sulle questioni preliminari. In caso di ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti disponibili, anche congiuntamente agli altri due ricorsi straordinari. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo semestre del 2027.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoDichiarazione di pubblica utilitàVincoli urbanisticiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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