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Parere

Parere n. 1872/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Provenzali Virginia Maria, contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’annullamento (i) dell’avviso del Ministero prot. n. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005636.02-04-2019 del 2 aprile 2019; (ii) del provvedimento del Ministero prot. n. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0007363.30-04.2019, ricevuto in data 30 aprile 2019, di rigetto della richiesta della ricorrente di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Romania.

Giustizia amministrativa201901241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’avviso ministeriale del 2 aprile 2019 e del provvedimento del 30 aprile 2019 di rigetto della domanda di riconoscimento della specializzazione per il sostegno conseguita in Romania.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento in Italia, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito presso l’Università Dimitrie Cantemir in Romania. Il Ministero ha respinto la domanda richiamando l’assenza dell’attestazione di conformità dell’autorità rumena e la differenza tra il sistema scolastico rumeno, nel quale l’insegnamento speciale si svolge in scuole speciali, e quello italiano, nel quale il sostegno è assicurato nelle classi comuni. La ricorrente ha impugnato l’avviso generale del 2 aprile 2019 e il diniego individuale del 30 aprile 2019, deducendo una pluralità di motivi; il parere esamina in particolare, in sede cautelare, la censura di difetto di motivazione e di istruttoria. Il Ministero non ha trasmesso la relazione istruttoria nonostante due richieste della Sezione.

Il parere

La Sezione ravvisa una prognosi favorevole di fondatezza del ricorso, soprattutto per il difetto di motivazione e di istruttoria: il Ministero non ha valutato in concreto la corrispondenza del corso frequentato all’estero e dell’eventuale tirocinio con la formazione italiana. Richiamando il principio affermato dall’Adunanza plenaria con sentenza n. 19/2022, secondo cui l’amministrazione deve verificare se le conoscenze, la qualifica e l’esperienza acquisite soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per l’accesso all’insegnamento, eventualmente ricorrendo a misure compensative opportune e proporzionate, la Sezione accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame. Il Ministero deve riesaminare la domanda entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità della ricorrente e verificando che durata complessiva, livello e qualità della formazione a tempo parziale non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno; può disporre, se necessario, misure compensative proporzionate. Entro i successivi 60 giorni deve trasmettere la relazione istruttoria sull’esito del riesame, corredata dalle eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente, alla quale la relazione deve essere previamente comunicata assegnando almeno 15 giorni per esprimersi. La trattazione del ricorso è rinviata ad altra adunanza; il merito non è definito.

Osservazioni

Secondo motivo - Difetto di motivazione e di istruttoria

La censura è assistita da prognosi favorevole: il diniego non risulta fondato su una valutazione concreta della corrispondenza tra il corso di studi svolto in Romania e la formazione italiana, né dell’eventuale tirocinio e delle competenze complessivamente acquisite. È disposto il riesame della domanda secondo il principio dell’Adunanza plenaria n. 19/2022.

Riesame della domanda di riconoscimento

Entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, il Ministero deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità della ricorrente e verificare che durata complessiva, livello e qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno; ove necessario, può stabilire misure compensative opportune e proporzionate.

Relazione istruttoria e contraddittorio

Entro i successivi 60 giorni il Ministero deve trasmettere la relazione istruttoria sull’esito del riesame, con le eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente. La relazione deve essere preventivamente comunicata all’interessata, assegnandole un termine non inferiore a 15 giorni per esprimersi.

Norme richiamate

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE

    Il Ministero deve compiere una valutazione individuale delle conoscenze, della qualifica e dell’esperienza della richiedente e della loro rilevanza, anche parziale, per l’accesso all’insegnamento in Italia; le eventuali differenze formative possono essere affrontate mediante misure compensative opportune e proporzionate.

  • direttiva 2005/36/CE

    spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE

    Il riconoscimento della qualifica professionale estera richiede un esame concreto e complessivo delle competenze e dell’esperienza maturate, senza arrestarsi a una comparazione astratta dei sistemi formativi; il testo richiama inoltre la possibilità di misure compensative proporzionate.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato depositato direttamente dall’interessata ai sensi dell’articolo 11 D.P.R. n. 1199/1971.

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario da parte dell’interessata.

Massime di principio

  • Nel riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta delle conoscenze, della qualifica e dell’esperienza del richiedente, verificando se soddisfino anche parzialmente le condizioni professionali nazionali; non è sufficiente fondare il diniego su differenze generali tra i sistemi formativi o scolastici.
  • Nel valutare un titolo estero, l’amministrazione deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e confrontare durata complessiva, livello e qualità della formazione con quelli richiesti nell’ordinamento nazionale.
  • Quando emergano differenze formative rilevanti, il riconoscimento può essere subordinato a misure compensative, purché siano opportune e proporzionate.
  • La mancata valutazione individualizzata della formazione e dell’esperienza del richiedente può integrare difetto di motivazione e di istruttoria e giustificare, in sede cautelare, il riesame della domanda.

Riconoscimento in Italia della specializzazione per il sostegno conseguita in Romania

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un’insegnante contro il diniego ministeriale di riconoscimento della specializzazione per il sostegno conseguita in Romania. La Sezione esamina l’affare ai soli fini cautelari e dispone il riesame della domanda, rinviando la trattazione del merito.

Fatti e atti impugnati

La ricorrente ha conseguito il titolo presso l’Università Dimitrie Cantemir in Romania e ne ha chiesto il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE. Il Ministero ha respinto la richiesta con provvedimento del 30 aprile 2019, applicando l’avviso del 2 aprile 2019. Il diniego ha richiamato sia la mancanza di un’attestazione di conformità dell’autorità rumena, sia la diversità tra l’organizzazione dell’insegnamento speciale in Romania e il modello italiano dell’insegnamento nelle classi comuni con il supporto dell’insegnante di sostegno.

Valutazione cautelare e principio applicabile

La Sezione ritiene favorevole la prognosi di fondatezza, in particolare rispetto alla censura di difetto di motivazione e di istruttoria. Il Ministero non ha svolto una valutazione concreta della corrispondenza del corso di studi frequentato all’estero e dell’eventuale tirocinio con la formazione italiana.

Il parere richiama la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19/2022: l’amministrazione competente deve verificare se e in quale misura le conoscenze attestate dal diploma, la qualifica e l’esperienza acquisita soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia. La valutazione deve considerare il percorso individuale, anziché fondarsi soltanto su differenze generali tra gli ordinamenti, e può condurre all’imposizione di misure compensative opportune e proporzionate ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.

Periculum in mora e misure disposte

Il periculum in mora deriva dalla paventata esclusione della ricorrente dalle graduatorie per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, ambito disciplinare ADSS, nelle quali ha documentato di essere inserita. La domanda cautelare è quindi accolta ai fini del riesame.

Entro 60 giorni dalla comunicazione del parere il Ministero deve riesaminare l’istanza, considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità della ricorrente e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. Il Ministero può disporre, se del caso, misure compensative opportune e proporzionate.

Incombenti istruttori e rinvio

Entro i successivi 60 giorni il Ministero deve trasmettere la relazione istruttoria sull’esito del riesame, corredata delle eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente. La relazione deve essere previamente comunicata all’interessata, assegnandole almeno 15 giorni per presentare le proprie osservazioni. La Sezione rinvia la trattazione dell’affare a una successiva adunanza: il parere non definisce quindi il merito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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