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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10462/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 23/10/2025 con cui il Tribunale di Potenza ha rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del Cartagena. Il motivo unico dedotto era la violazione dell'art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen., nonché la apparente e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare il ricorrente contestava: a) che il pericolo di reiterazione fosse fondato solo su generiche affermazioni circa la capacità di utilizzare meccanismi di interposizione e su presunti rapporti con soggetti di criminalità organizzata; b) l'omessa considerazione di fatti favorevoli (assoluzioni intervenute, risalita temporale degli episodi, assenza di condanne definitive dal 1992) e la genericità dell'intercettazione del 27/12/2023; c) l'inesistenza del pericolo di inquinamento probatorio, atteso che il compendio investigativo sarebbe fondato su intercettazioni e documenti già acquisiti e non manipolabili; d) la sproporzione della misura custodiale rispetto alla possibilità di adottare misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese in sede di riesame, e ha confermato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione chiara, articolata e immune da vizi logici, integrata con l'ordinanza di primo grado. La Corte ha condiviso la valutazione del pericolo di reiterazione desumendolo dalla gravità e dalle modalità esecutive delle condotte (sistema continuativo di riciclaggio e intestazione fittizia, uso di prestanome, dedizione stabile e professionale all'attività delittuosa) nonché dalla personalità e dal percorso giudiziario del Cartagena. Ha ritenuto altresì sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, valorizzando le intercettazioni che evidenziavano pressioni e capacità intimidatoria verso coindagati e la possibilità di condotte intimidatorie verso testimoni. Ha respinto le censure relative alla rilevanza del tempo trascorso e all'inesistenza di rischio di contaminazione delle prove. Quanto alla proporzionalità, ha ritenuto che misure meno afflittive non sarebbero idonee a tenere il ricorrente lontano dal contesto criminale e a prevenire ulteriori reati. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è disposta la rimessione in libertà e si provvede ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve porre censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito: motivi aspecifici o meramente reiterativi possono essere dichiarati inammissibili.
  • Il pericolo di reiterazione non si valuta solo in funzione della attualità temporale dei fatti: modalità, sistematicità, rilevanza economica e professionalità delle condotte possono giustificare una prognosi di pericolosità anche per fatti risalenti.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio può essere desunto non soltanto dalla possibilità teorica di manipolare documenti, ma anche dalla capacità intimidatoria dell'indagato e da elementi che mostrino condotte dirette a condizionare coindagati o testimoni.
  • La proporzionalità della misura va valutata concretamente: per far valere la non adeguatezza della custodia cautelare è necessario dimostrare, con argomentazioni precise, che misure meno afflittive siano idonee a neutralizzare i rischi cautelari individuati.
  • Le intercettazioni che evidenziano pressioni o soggezione tra coindagati sono elementi fortemente valutati dai giudici ai fini della conferma di misure cautelari.
  • In sede di impugnazione è rischioso chiedere alla Corte di legittimità una rivalutazione ex novo del compendio probatorio; la Cassazione controlla vizi di diritto e di logicità della motivazione, non la valutazione fattuale pacificamente motivata dai giudici di merito.

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