Cassazione Penale, Ordinanza n. 05595/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il Tribunale di Bari ha applicato all'imputata la pena concordata per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990. La ricorrente ha impugnato la decisione deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza che il giudice avrebbe dovuto verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento nonostante il patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in caso di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza relativa alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi tassativamente ammessi. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della contestazione e della pena concordata.
invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una verifica di eventuali cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto la doglianza non proponibile nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
limita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; esclude la censura fondata sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
art. 23 giugno 2017 n. 103
richiamata come legge che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., senza possibilità di estenderne analogicamente l'ambito.
- La deduzione della mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è motivo autonomamente proponibile contro la sentenza di patteggiamento se non ricade in una delle ipotesi tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti contro una sentenza di patteggiamento, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano e applicare la sanzione pecuniaria alla parte ricorrente se non emergono elementi idonei a escluderne la colpa.
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