Cassazione Civile, Ordinanza n. 13439/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento con cui venivano recuperati a tassazione maggiori ricavi ai fini IRPEF, IVA e IRAP, in relazione a un'attività di vendita di bevande e alimentari e a rimanenze di accessori per veicoli. L'accertamento era stato preceduto da un invito a produrre documentazione contabile e fiscale, rimasto in parte inevaso. La CTP aveva rideterminato il reddito in misura inferiore rispetto a quella accertata; il contribuente aveva poi proposto appello principale e l'Ufficio appello incidentale. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo, lamentando la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ai sensi degli artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: secondo la ricorrente, il giudice tributario non avrebbe compreso correttamente la natura dell'accertamento, non fondato su studi di settore ma su metodo analitico-induttivo, e avrebbe apoditticamente ritenuto assolto l'onere probatorio del contribuente, senza confrontarsi con le specifiche irregolarità contabili e con la logica seguita dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico dell'Agenzia. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era solo graficamente presente ma sostanzialmente apparente, perché non consentiva di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione: erano presenti richiami giurisprudenziali e affermazioni generali sulla prova e sulla condotta dell'Amministrazione, ma mancavano gli elementi fattuali decisivi e specifici che giustificassero l'annullamento dell'atto impositivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, che provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro della doverosità della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 2 e 36
Richiamati per censurare il difetto di motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
Richiamato quale norma che disciplina la motivazione della decisione.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che dalla sentenza emerga una specifica applicazione autonoma.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur contenendo un testo formalmente esistente, non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non rende percepibile il fondamento della decisione.
- Non è sufficiente una motivazione composta da richiami giurisprudenziali, affermazioni generali sull'onere della prova o critiche astratte alla parte pubblica: occorre l'indicazione di fatti specifici e decisivi che sorreggano la statuizione.
- In sede tributaria la sentenza deve confrontarsi con le concrete ragioni dell'atto impositivo e con le contestazioni delle parti; in mancanza, la decisione è cassabile per motivazione solo apparente.
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