Sentenza n. 4869/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - della sentenza n. 1181/2024 pubblicata in data 07 giugno 2024 dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lavoro, Dott.ssa Rosa Molè, all'esito del procedimento portante RG n. 5602/2023, notificata in data 01 settembre 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 2.500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 1181/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante attribuzione di buoni elettronici del valore complessivo di 2.500 euro, oltre interessi e rivalutazione. Nonostante la rituale intimazione, il Ministero non ha dato esecuzione al titolo giudiziale e si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, la sussistenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza: passaggio in giudicato della sentenza e inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo comprovati tutti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, provvedendo anche all'accredito dell'importo dovuto sulla Carta elettronica del docente, con interessi e rivalutazione nei termini stabiliti dal giudice del lavoro. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla richiesta della parte. Le eventuali spese dell'attività commissariale, quantificate in 500 euro, sono state poste a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
Consente di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni derivanti da titoli esecutivi costituisce, nella fattispecie, presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo azionato quale base per la corresponsione di interessi e rivalutazione dalla data in cui sorge il diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un obbligo giudiziale chiaro, puntuale e non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del dispositivo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento subordinatamente all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Le spese dell'attività commissariale e del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
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