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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36019/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza per violazione di legge (cita art. 49 c.p.) sostenendo che la quantità di eroina rinvenuta (principio attivo pari a 9 mg) era inferiore alla soglia minima fissata dal d.m. 11/04/2006 (25 mg) e quindi probabilmente priva di efficacia drogante. Per tale motivo contestava la configurabilità del reato di detenzione ai fini di cessione, sollevando un ragionevole dubbio circa l'idoneità della sostanza a modificare l'assetto neuropsichico dell'assuntore.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il consolidato contrasto di giurisprudenza sulla necessità di accertare l'offensività in concreto della sostanza detenuta e ha stabilito che, se la sostanza è priva di efficacia farmacologica (o il principio attivo è così esiguo da non essere idoneo a produrre effetto drogante) non può integrarsi il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Nel caso di specie il dato analitico (9 mg vs soglia di 25 mg) e l'assenza di ulteriori elementi capaci di dimostrare l'efficacia drogante hanno lasciato un ragionevole dubbio incompatibile con la condanna; conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)

    La norma incrimina la detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti; la Corte interpreta la norma alla luce del principio di offensività richiedendo la verifica dell'idoneità concreta della sostanza a produrre effetto drogante per integrare il reato

  • Codice di procedura penale

    Definisce lo standard probatorio (al di là di ogni ragionevole dubbio) richiesto per la condanna; la Corte ha ritenuto che tale standard non fosse soddisfatto alla luce del dubbio sull'efficacia drogante della sostanza

  • Decreto ministeriale 11 aprile 2006

    soglia minima indicata: 25 mg

    Stabilisce una soglia di riferimento per il principio attivo; la giurisprudenza riconosce che la soglia non è tassativa in astratto, ma la presenza di un principio attivo ben al di sotto della soglia (9 mg) richiede elementi probatori aggiuntivi per dimostrare l'efficacia drogante in concreto

  • Corte costituzionale

    Sostiene il principio secondo cui, nelle fattispecie di pericolo, occorre verificare l'offensività concreta della condotta; se la condotta è in concreto inoffensiva può configurarsi il reato impossibile

  • Sezioni Unite della Corte di cassazione (Kremi)

    Sez. Un. n. 9973 del 21/09/1998

    Orientamento storico che affermava la punibilità dello spaccio anche per dosi al di sotto della soglia drogante, per la tutela dei beni pubblici (salute, ordine pubblico, giovani), ma successiva giurisprudenza ha modulato o contrastato tale impostazione

  • Sezioni Unite (Di Salvia)

    Sez. Un. n. 28605 del 24/04/2008

    Ha ribadito la necessità della verifica concreta dell'offensività (idoneità della sostanza a produrre effetto drogante) e ha orientato la giurisprudenza verso l'accertamento dell'effettiva pericolosità della condotta

Massime di principio

  • Per integrare il reato di detenzione ai fini di cessione (art. 73 d.P.R. 309/1990) non è sufficiente la mera appartenenza della sostanza alle tabelle: il giudice deve valutare l'offensività in concreto dell'elemento stupefacente, ossia la sua idoneità a produrre un effetto drogante.
  • La soglia indicata dal d.m. 11/04/2006 (25 mg) rappresenta un parametro di riferimento ma non è assolutamente determinante: dosi inferiori possono essere efficaci in casi concreti, ma occorrono elementi probatori specifici che dimostrino tale efficacia.
  • Se l'analisi chimica rileva una percentuale di principio attivo molto inferiore alla soglia e mancano altri elementi (es. modalità di confezionamento, destinatari noti, comportamento dell'imputato, testimonianze sull'uso effettivo), sussiste un ragionevole dubbio che ostacola la condanna.
  • In caso di dubbio sostanziale sull'idoneità della sostanza a causare l'effetto drogante, la tutela costituzionale del principio di innocenza e dello standard probatorio 'al di là di ogni ragionevole dubbio' impone l'assoluzione o, se possibile, l'attestazione che il fatto non sussiste.
  • Per l'azione difensiva: porre l'accento sulle risultanze analitiche, chiedere chiarimenti/consulenze tecniche sull'efficacia farmacologica, e sollecitare l'accertamento di elementi concreti di offensività quando il principio attivo è sotto la soglia ministeriale.

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