Cassazione Penale, Ordinanza n. 37484/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una imputata ritenuta responsabile, in primo grado e poi in appello con sola parziale riforma sul trattamento sanzionatorio, del reato di danneggiamento aggravato commesso il 26 ottobre 2020. La Corte d'appello di Palermo ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., confermando però la responsabilità penale per il danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, in relazione all'art. 625 n. 7 c.p.). Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 85 c.p. e 603 c.p.p. Sostiene che, a seguito di perizia psichiatrica disposta dal Tribunale e dell'accertamento di disturbi della personalità, i giudici di merito si sarebbero limitati a riconoscere un vizio parziale di mente senza valutare adeguatamente la capacità dell'imputata di comprendere e controllare il proprio agire, profilo che inciderebbe anche sulla corretta sussunzione del fatto nella fattispecie contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza riproponesse pedissequamente questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua, non illogica né contraddittoria. In particolare, ha ribadito che la valutazione sulla totale o parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputato, quando vi sia infermità mentale, è questione di fatto rimessa al giudice di merito, che può fondarsi anche sulle risultanze peritali; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se la motivazione è esauriente e immune da vizi logici. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
attenuante riconosciuta in appello, idonea a incidere sul trattamento sanzionatorio ma non sull'affermazione di responsabilità.
norma incriminatrice del danneggiamento aggravato contestato all'imputata.
richiamato come aggravante del danneggiamento contestato.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
richiamato dalla difesa in tema di capacità di intendere e di volere / imputabilità.
richiamato dalla difesa nel dedurre il vizio relativo alla valutazione probatoria e peritale.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La valutazione circa la totale o la parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputato, quando sia accertata un'infermità mentale, costituisce una questione di fatto rimessa al giudice di merito.
- Il giudizio di merito sull'imputabilità è sottratto al controllo di legittimità se è sorretto da motivazione esauriente, non manifestamente illogica e non contraddittoria, anche quando faccia proprio l'esito della perizia psichiatrica.
- In cassazione non è ammissibile il motivo che si risolva nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
- Il riconoscimento di un'attenuante o di un vizio parziale di mente non determina di per sé l'esclusione della responsabilità per il reato contestato, ove il giudice di merito abbia motivato adeguatamente sulla capacità residua dell'agente.
- La deduzione di violazioni di legge in materia di imputabilità non può trasformarsi in una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità.
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