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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04628/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di indebito proposta da un correntista contro la banca, fondata sull'allegata usurarietà dei tassi applicati a un rapporto di fido e sulla dedotta nullità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, osservando tra l'altro che non erano stati allegati i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia e che, in ogni caso, la dedotta usura era sopravvenuta; aveva inoltre ritenuto non ammissibile la CTU perché non era stato dedotto che la commissione di massimo scoperto dovesse essere considerata ai fini dello sforamento del tasso soglia. In Cassazione il ricorrente ha formalmente indicato tre motivi, ma il ricorso non conteneva una sommaria esposizione dei fatti di causa e non sviluppava una critica puntuale alla sentenza impugnata, limitandosi a ripercorrere l'evoluzione giuridica della commissione di massimo scoperto e del suo rapporto con l'usura, senza correlare tali argomentazioni alla ratio decidendi della decisione d'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare e assorbente, che mancasse l'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e che difettasse comunque la specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché il ricorso non si confrontava in modo critico con le ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto, ove dovuto, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una sia pur sommaria esposizione dei fatti della causa, idonea a consentire alla Corte la comprensione dell'oggetto dell'impugnazione dalla sola lettura del ricorso

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    i motivi devono essere specifici, congrui, completi e riferibili alla decisione impugnata, cioè formulati come critica puntuale e non generica delle rationes decidendi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dichiarata la sussistenza dei presupposti, ove dovuto, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la sommaria esposizione dei fatti non è un adempimento meramente formale: deve offrire al giudice di legittimità una chiara e completa visione della vicenda processuale e sostanziale, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede il confronto diretto con la decisione impugnata: non è sufficiente una trattazione astratta o storica del tema giuridico, occorrendo una critica puntuale delle rationes decidendi poste a base della sentenza.
  • Un ricorso che non illustri i fatti di causa e non sviluppi motivi riferibili alla sentenza impugnata viola i requisiti di contenuto-forma dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione e va dichiarato inammissibile.
  • Quando l'inammissibilità deriva da carenze strutturali del ricorso, resta fermo il regime delle spese secondo soccombenza e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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