Cassazione Civile, Ordinanza n. 34123/2025 del 25/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La lite trae origine da una precedente vicenda di ottemperanza tributaria. Dopo una pronuncia di cassazione con rinvio che aveva riguardato il capo sulle spese di due giudizi di ottemperanza, la causa è stata riassunta davanti al giudice di rinvio. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, pur definendo il giudizio, ha omesso di liquidare le spese del giudizio promosso innanzi a sé. Gli eredi del contribuente hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 91 e 112 c.p.c., dell’art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che il giudice di rinvio avesse omesso di pronunciare sulle spese del giudizio n.r.g. 6911/24.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: l’omessa statuizione sulle spese integra un vizio di omessa pronuncia, deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. Poiché non vi erano questioni di fatto da esaminare, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di rinvio e di legittimità, con liquidazione specifica e distrazione in favore dei difensori antistatari. Il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza impugnata cassata limitatamente al motivo accolto.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sul governo delle spese nel processo tributario, in combinazione con l’art. 36 del medesimo decreto e con gli artt. 91 e 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina della decisione e della motivazione nel processo tributario, quale parametro per censurare l’omessa pronuncia sulle spese.
Richiamato per il principio di soccombenza nella condanna alle spese.
Interpretato nel senso che il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; l’omessa decisione sulle spese integra omessa pronuncia.
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
Richiamato tra le norme violate nella formulazione del motivo, senza specifica autonoma elaborazione.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del dovere di motivazione e decisione del giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato come il mezzo di impugnazione con cui far valere l’omessa pronuncia come error in procedendo.
Applicato per decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessarie ulteriori indagini di fatto.
Richiamato per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia del giudice sulle spese di lite, quando la relativa domanda sia stata ritualmente proposta e il provvedimento definisca il giudizio, integra un vizio autonomo della sentenza.
- Tale vizio è deducibile in cassazione come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Se la controversia non richiede accertamenti in fatto ulteriori, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., pronunciando sulle spese dovute.
- Nel processo tributario, la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e la mancata liquidazione delle stesse nel giudizio definito dal giudice di rinvio è censurabile in sede di legittimità.
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