Cassazione Penale, Sentenza n. 23844/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda il sequestro probatorio di una Jeep Renegade nera, targata FD776DM, ritenuta collegata a ipotesi di falsità materiale in targa e telaio. Dopo il sequestro operato dalla polizia locale, il pubblico ministero ne ha disposto la convalida, valorizzando il rapporto del bene con i reati ipotizzati e la sua utilità probatoria. Il tribunale del riesame ha confermato il vincolo, ritenendo sussistenti indizi concreti: la targa risultava abbinata a un altro veicolo dello stesso modello ma di colore diverso, il legittimo intestatario della targa aveva denunciato la clonazione, il possesso del mezzo da parte dell'indagato non era supportato da documentazione di acquisto o pagamento, e successivamente erano emersi ulteriori accertamenti tecnici del P.M. che indicavano la modifica di targa e telaio, con telaio originario riferibile a un'auto rubata. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio motivazionale per mancata concessione di un termine a difesa all'udienza di convalida, poiché la difesa non aveva potuto esaminare compiutamente la relazione del consulente del pubblico ministero; 2) violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza del fumus commissi delicti, sostenendo che giudice e pubblico ministero avessero solo richiamato le norme asseritamente violate senza descrivere adeguatamente il fatto né individuare elementi concreti riferibili all'indagato; 3) violazione di legge e vizio motivazionale sul principio di proporzionalità del sequestro, assumendo che la consulenza tecnica del P.M. avesse esaurito le esigenze probatorie e che il mantenimento del vincolo non fosse più necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che, in materia di sequestro probatorio, il controllo di legittimità è limitato alla violazione di legge e ai soli vizi motivazionali radicali; ha giudicato generico il primo motivo, osservando che il tribunale aveva già concesso un termine ad horas per interloquire con il consulente di parte e che non era stata dedotta una specifica nullità in modo tempestivo e circostanziato; ha respinto il secondo motivo perché il riesame deve verificare solo l'astratta configurabilità del reato e la proficuità investigativa del vincolo, non già la prova piena del dolo o del merito dell'accusa; ha respinto il terzo motivo perché il principio di proporzionalità del sequestro risultava rispettato, essendo il bene ancora necessario per ulteriori approfondimenti investigativi e potendo il giudice del riesame valorizzare anche gli elementi ulteriormente emersi in udienza. La decisione ha quindi confermato integralmente il sequestro probatorio.
Norme richiamate
Richiamato quale base dell'ipotesi di falsità materialmente incidente su atti o segni aventi valore certificativo, in concorso con l'art. 482 c.p., per la contraffazione di targa e telaio.
Richiamato quale norma di estensione della punibilità del privato per falsità materiale commessa in certificati o atti aventi valore probatorio/certificativo, riferita alla contraffazione di targa e telaio.
Cita le garanzie previste per gli accertamenti tecnici del pubblico ministero; la presenza della consulenza tecnica con tali garanzie è stata valorizzata ai fini del contraddittorio.
Richiamato per il rinvio all'art. 309, comma 9, c.p.p., che consente al giudice del riesame di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti in udienza.
Applicato in via di rinvio per consentire al tribunale del riesame di valutare gli elementi prodotti dalle parti nel corso dell'udienza.
Invocato dalla difesa nella memoria per qualificare la pretesa lesione del contraddittorio come nullità di ordine generale.
Invocato dalla difesa nella memoria quale norma generale sulle nullità processuali.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa a fondamento del diritto a un termine congruo per predisporre il contraddittorio tecnico.
Richiamato come espressione del principio di proporzionalità applicabile anche alle misure reali.
art. 42 Cost.
Evocato, in combinazione con la disciplina convenzionale, per esigere che il vincolo reale non determini una compressione eccessiva del diritto di proprietà.
art. 5, parr. 3 e 4, TUE
Richiamato quale fonte europea del principio di proporzionalità.
art. 49, par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato quale parametro europeo di proporzionalità della risposta punitiva e delle restrizioni di diritti.
art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato come norma sulla limitazione dei diritti fondamentali nel rispetto del principio di proporzionalità.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
Richiamato come tutela del diritto di proprietà, da bilanciare con le esigenze probatorie del sequestro.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sequestro probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, includendo anche i vizi motivazionali talmente radicali da rendere la motivazione mancante o incomprensibile; non è consentito un sindacato di merito sulla ricostruzione del fatto.
- Nel riesame del sequestro probatorio il giudice deve verificare l'astratta configurabilità del reato e la funzionalità del vincolo alle esigenze di prova, non la piena fondatezza dell'accusa né la prova del dolo dell'indagato.
- Ai fini del sequestro probatorio è decisivo il nesso strumentale tra il bene vincolato e le esigenze investigative; il bene può essere mantenuto in sequestro se è ancora necessario per ulteriori approfondimenti non altrimenti acquisibili.
- Il principio di proporzionalità impone che il sequestro probatorio non ecceda quanto strettamente necessario rispetto alla finalità di accertamento; la motivazione deve dare conto, anche in modo conciso, delle ragioni probatorie che rendono necessario il perdurare del vincolo.
- Nel giudizio di riesame possono essere valutati anche gli elementi sopravvenuti prodotti dalle parti in udienza, ma tali elementi non travolgono il sequestro se già esistevano elementi sufficienti a legittimarlo e se il giudice spiega perché il bene resti ancora utile alle indagini.
- La richiesta di rinvio per esigenze difensive deve essere specifica e non meramente assertiva; in assenza di una concreta e documentata lesione del contraddittorio, non si configura invalidità processuale rilevante.
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