Cassazione Penale, Sentenza n. 50018/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato il provvedimento coercitivo emesso dal GIP del Tribunale di Roma relativo al capo unico (estorsione aggravata, continuata, in concorso). Il ricorrente ha censurato violazione della legge penale incriminatrice e delle regole di giudizio (richiamando art. 273 e art. 192, comma 2, c.p.p.), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria desumibile dalle conversazioni intercettate. Non sono state dedotte censure sulle esigenze cautelari o sull'adeguatezza della misura restrittiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e volto a ribaltare valutazioni di merito sulla gravità indiziaria. Il motivo rilevante è che la censura proponeva una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate e un travisamento della prova, questioni non sindacabili in questa sede di legittimità. Il Collegio ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che, alla luce del contesto fattuale e della convergenza di brani colloquiali (anche intra alios), ha ritenuto provata la consapevolezza del ricorrente nel ricevere e consegnare somme di provenienza estorsiva e il suo ruolo essenziale nell'azione estorsiva; ha altresì confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. La sentenza va comunicata al ricorrente detenuto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma procedurale relativa al ricorso proposto in sede di riesame; il ricorso era stato originariamente promosso ai sensi di questa norma
Richiamato dal ricorrente nella censura sulle regole di giudizio; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione delle regole di motivazione denunciata
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto le valutazioni del tribunale non affette da manifesta illogicità o contraddittorietà
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Norma applicata per l'adempimento di comunicare la sentenza al ricorrente detenuto tramite il direttore dell'istituto di detenzione
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione globale delle prove: le impugnazioni che chiedono una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate tradizionalmente rientrano in un sindacato di merito e sono inammissibili se non viene dimostrata una manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza assoluta della motivazione
- Conversazioni intercettate anche intra alios possono costituire elementi seri e convergenti idonei a fondare la gravità indiziaria se lette nel loro contesto fattuale e logico; la stessa corte di merito può trarre da esse significati non irragionevoli
- Per criticare con successo una misura cautelare alla luce della motivazione è necessario evidenziare vizi formali o sostanziali chiari (ad es. mancanza totale di motivazione, contraddizioni manifeste, travisamento evidente della prova), non semplici questioni di interpretazione alternativa dei fatti
- Se il ricorrente non contesta le esigenze cautelari o l'adeguatezza della misura, il giudizio di legittimità sarà incentrato solo sulla correttezza formale e sulla logicità della motivazione e non sul merito dell'attività investigativa
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda: le impugnazioni temerarie o meramente riconsiderative comportano rischi economici per il ricorrente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49936/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49937/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49938/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49939/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49940/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49941/2023 del 15/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →