Cassazione Penale, Ordinanza n. 29997/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona del 9 settembre 2024, che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i primi due motivi investivano la valutazione probatoria posta a base dell'affermazione di responsabilità e, in particolare, l'idoneità oppositiva della condotta, ritenuta elemento decisivo per la configurabilità del reato contestato. Tali censure sono state ritenute generiche, soprattutto la prima, e sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito. Con il terzo motivo il ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valorizzato le difese; anche tale doglianza è stata ritenuta infondata perché la motivazione di merito era considerata sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sui primi due motivi fossero generiche e comunque dirette contro una valutazione di merito già correttamente compiuta dai giudici territoriali, senza manifesthe illogicità. Ha inoltre escluso la censurabilità in sede di legittimità del diniego delle attenuanti generiche, in presenza di motivazione adeguata. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice oggetto del giudizio di responsabilità; la Corte richiama il tema dell'idoneità oppositiva della condotta quale profilo rilevante per la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di fatto o di valutazione probatoria già esaminate e disattese dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La contestazione dell'idoneità oppositiva della condotta, quando sia stata già affrontata dal giudice di merito con argomentazioni puntuali e non manifestamente illogiche, non consente una nuova rivalutazione del compendio probatorio in cassazione.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è invece sufficiente contrapporre una diversa lettura delle deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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