Sentenza del 01/02/2021 n. 10 - Comm. Trib. II grado di Trento
Atto tributario - Notifica - Consegna a familiare convivente -Mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata - Irrilevanza - Rapporto di convivenza presunto - Possibilità di prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La notifica dell'atto tributario era stata eseguita mediante consegna a un familiare convivente presso l'abitazione del destinatario; sull'avviso di ricevimento della raccomandata non era però indicata la qualità di "convivente". Il ricorrente ha dedotto la nullità della notifica per tale omissione, contestando la prova della convivenza.
La decisione
La mancata indicazione sulla qualità di convivente sull'avviso di ricevimento non è stata ritenuta sufficiente a dichiarare la notifica nulla. Il rapporto di convivenza è presunto, quantomeno provvisoriamente, quando il familiare si trovi nell'abitazione del destinatario e prenda in consegna l'atto. La nullità può essere riconosciuta solo se il destinatario dimostra che la presenza del familiare in casa era del tutto occasionale e momentanea. L'attestazione dell'agente postale sulla consegna presso la residenza del destinatario ha valore di pubblica fede limitato alle dichiarazioni rese all'agente; il contenuto sostanziale (ad es. l'effettiva convivenza) può essere smentito da documentazione anagrafica o altra prova contraria a carico del contribuente. Conseguenza pratica: il ricorso del contribuente viene respinto e la notifica considerata valida salvo prova contraria adeguata.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
La norma riguarda le modalità di notificazione degli atti tributari e la rilevanza delle attestazioni di consegna; in applicazione è stata interpretata nel senso che la relata/avviso ha valore di attestazione pubblica per quanto dichiarato all'agente postale, ma non preclude che il contenuto sostanziale possa essere provato o smentito con documenti anagrafici
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma relativa alla notifica degli atti riguardanti riscossione coattiva; è stata richiamata per confermare il quadro normativo sulle notifiche e la rilevanza delle modalità di consegna presso la residenza del destinatario
Massime di principio
- L'omissione sull'avviso di ricevimento di indicazioni qualitative (es. "convivente") non annulla automaticamente la notifica: la convivenza è presunta se il familiare ha ritirato l'atto presso la residenza del destinatario
- Spetta al ricorrente dimostrare, con documenti e mezzi probatori adeguati, che la presenza del familiare era occasionale e che quindi la presunzione di convivenza non sussiste
- L'attestazione dell'agente postale ha valore probatorio ma con limiti: è pubblica fede per le dichiarazioni rese all'agente, mentre il contenuto sostanziale (es. effettiva qualità di convivente) può essere confutato con prova anagrafica o altra documentazione
- In casi simili è consigliabile raccogliere tempestivamente documentazione anagrafica (es. certificato di residenza, atti di famiglia), testimonianze o altri elementi che provino l'assenza di convivenza o la temporaneità della presenza per opporsi efficacemente alla validità della notifica
- Per l'Amministrazione, la consegna presso la residenza a un familiare che dichiara di essere convivente costituisce presunzione legittima di notifica valida, salvo prova contraria
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