Sentenza del 01/02/2021 n. 115 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Reddito da fabbricati - Immobile pignorato - Non imponibilità del reddito - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi 2012 derivanti da contratto di locazione di un immobile pignorato. Il ricorrente sostiene di non aver percepito i canoni perché dal settembre 2011 aveva perso il possesso del cespite a seguito del pignoramento; quindi nessun reddito sarebbe stato percepito né dal proprietario né dalla procedura. L'Agenzia eccepisce che, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 917/1986, i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla percezione materiale e che i canoni percepiti dal custode giudiziario vanno comunque a beneficio del debitore, riducendo il suo debito verso il creditore procedente.
La decisione
Appello respinto: la sentenza di primo grado è confermata con motivazione diversa. Pur rilevando che un'interpretazione letterale dell'art. 26 potrebbe sollevare profili di incompatibilità con il principio di capacità contributiva dell'art. 53 Cost., il giudice d'appello ha ritenuto che, in mancanza di documentazione che dimostri la mancata percezione dei canoni da parte del custode giudiziario, si debba considerare che i redditi siano comunque andati a beneficio del contribuente (per effetto della riduzione del debito). L'appellante è inoltre condannato alla refusione delle spese processuali, liquidate in 700 euro.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
I redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro materiale percezione; pertanto il proprietario/possessore è assoggettato a tassazione anche se i canoni sono incassati da un custode giudiziario, salvo prova contraria della mancata percezione o dell'assenza di beneficio per il debitore.
art. 53 Cost.
Il principio della capacità contributiva può rendere dubbia un'applicazione meccanica dell'art. 26 (tassare redditi non effettivamente percepiti). Tuttavia il giudice può ritenere compatibile la tassazione quando risulta che il reddito ha effettivamente beneficiato il contribuente (es. per riduzione del debito), e richiede prova della mancata percezione/beneficio se il contribuente invoca l'esclusione.
Massime di principio
- Il pignoramento immobiliare non trasferisce la proprietà: il bene resta del debitore e, salvo prova contraria, i redditi fondiari sono imputabili e tassabili al proprietario ai sensi dell'art. 26 TUIR.
- Se i canoni sono riscossi da un custode giudiziario, il fisco e il giudice possono ritenere che il provento abbia comunque beneficiato il debitore (es. diminuendo il debito), configurando capacità contributiva e obbligo dichiarativo.
- Il contribuente che contesta la tassazione dovrà fornire prove documentali della mancata percezione e dell'assenza di vantaggio economico (es. resoconti della procedura esecutiva, quietanze del custode che dimostrino mancato incasso o diverso impiego dei proventi, atti che attestino alienazione o trasferimento di proprietà).
- L'argomento costituzionale fondato sull'art. 53 Cost. (capacità contributiva) può essere rilevante, ma senza elementi probatori sulla mancanza di beneficio il giudice è incline a confermare l'imposizione.
- In fase amministrativa e processuale è utile acquisire dagli organi della procedura esecutiva tutta la documentazione sui flussi finanziari (ricevute del custode, assegnazioni a credito, rendiconti) per dimostrare concretamente che il reddito non ha inciso sulla posizione patrimoniale del debitore.
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