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Sentenza

Sentenza del 01/02/2021 n. 116 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Pubblicità e sulle pubbliche affissioni - Cartelli stradali contenti indicazioni - Imponibilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato respinto. Il giudice ha confermato che i cartelli stradali in questione sono segnali di indicazione volti a comunicare la localizzazione di uffici di pubblica utilità (uffici postali) e non hanno finalità pubblicitarie o promozionali rilevanti. Pertanto non sono soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità. L'appellante è condannato alla refusione delle spese processuali, liquidate in 750 euro per ciascun grado di giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni: l'appellante contesta la decisione che aveva ritenuto non imponibili i cartelli stradali con le diciture "P.PT" o "U.p." (indicatori della presenza di uffici postali), sostenendo che tali cartelli siano idonei a far conoscere alla massa il nome e il prodotto dell'azienda P. e pertanto soggetti a tassazione come mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 507/1993.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 507/1993 (art. 5) - Imposta comunale sulla pubblicità

    L'art. 5 impone l'imposta sui mezzi di pubblicità; la sentenza interpreta che i cartelli indicatori della localizzazione di uffici di pubblica utilità non rientrano nella nozione di "mezzi di pubblicità" perché privi di finalità promozionale o commerciale prevalente.

  • Cass. n. 15654/2004 (giurisprudenza citata)

    La Corte richiama la pronuncia come distinzione: la giurisprudenza citata riguarda cartelli indicatori di industrie, laboratori e negozi (attività commerciali) e non può essere estesa ai segnali che indicano uffici di pubblica utilità in regime sostanzialmente monopolistico; perciò quei precedenti non si applicano al caso.

Massime di principio

  • I cartelli stradali aventi esclusivamente finalità di indicazione della localizzazione di servizi di pubblica utilità (es. uffici postali) non costituiscono mezzi pubblicitari e quindi sono esclusi dall'imponibilità dell'imposta comunale sulla pubblicità.
  • La valutazione dell'imponibilità si basa sulla finalità e sull'effetto del mezzo: se prevale la funzione indicativa e non vi è intento promozionale o commerciale, l'imposta non si applica.
  • Cartelli che segnalano attività commerciali (industrie, negozi, laboratori) possono essere considerati pubblicità e dunque tassabili, mentre quelli riferiti a servizi in regime di monopolio o di pubblica utilità vanno considerati diversamente.
  • Elemento rilevante è il contenuto del messaggio (presenza di marchi, slogan o inviti alla fruizione di beni/servizi rispetto a semplice indicazione di luogo) e il contesto (pubblico servizio vs attività commerciale).
  • In casi dubbiosi occorre esaminare se l'eventuale simbolo o denominazione abbia funzione promozionale autonoma rispetto alla mera indicazione di ubicazione; se sì, potrebbe esserci imponibilità.
  • La giurisprudenza applicabile dipende dalla natura dell'attività segnalata: precedenti su attività commerciali non sono automaticamente trasferibili ai servizi pubblici o monopolistici.

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