Sentenza del 01/02/2021 n. 14 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla cumulabilità della detassazione per investimenti ambientali ("Tremonti ambiente", art. 6 commi 13-19 L. 388/2000) con la tariffa incentivante prevista dal D.M. 19/2/2007 (II Conto Energia). La società aveva dedotto in diminuzione dal reddito il "sovraccosto" dell'impianto fotovoltaico sostenuto nel 2010; l'Agenzia contestava la quantificazione dell'importo agevolabile ritenendo applicabile il limite del 20% previsto dall'art. 9 D.M. 19/2/2007 e chiedendo che il parametro fosse calcolato sul risparmio d'imposta (o sul costo) rideterminando la detrazione e recuperando le maggiori imposte. Inoltre la società contestava la competenza dell'Agenzia a verificare i limiti di cumulabilità, ritenendo che ciò spettasse al MISE/GSE. Le Commissioni di primo grado avevano ritenuto fondate le eccezioni del contribuente (interpretando il limite del 20% come riferibile alla detassazione e annullando sanzioni per incertezza normativa); l'Agenzia ha impugnato valutando erronea tale interpretazione e chiedendo il ripristino delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato gli appelli (della s.r.l. e dell'Agenzia) e ha confermato le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali. In sintesi: è stato affermato che l'Amministrazione finanziaria è competente a controllare le dichiarazioni fiscali e ad accertare il recupero della detassazione quando non rispetti i limiti stabiliti dall'art. 9 D.M. 19/2/2007; è stato altresì condiviso l'orientamento che il limite del 20% trova applicazione anche alla detassazione prevista dalla L. 388/2000 (come chiarito dall'art. 19 D.M. 5/7/2012) e va rapportato all'importo della detassazione dal reddito imponibile; tuttavia, in considerazione della complessità e dell'obiettiva incertezza interpretativa della disciplina, sono state confermate le pronunce che avevano annullato le sanzioni e compensato integralmente le spese tra le parti.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 6 commi 13-19 (Tremonti Ambiente)
Introduce una detassazione come variazione in diminuzione del reddito imponibile per investimenti ambientali; la detassazione è l'agevolazione fiscale oggetto di verifica fiscale.
D.M. 19 febbraio 2007 (II Conto Energia), art. 9 comma 1
Stabilisce il limite di cumulabilità (20% del costo dell'investimento) per tariffe incentivanti e altri incentivi pubblici; la Corte territoriale e le CTP hanno interpretato che tale limite si applica anche alla detassazione ambientale.
D.M. 5 luglio 2012 (V Conto Energia), art. 19
Norma di interpretazione autentica che conferma che il limite di cumulabilità del D.M. 19/2/2007 si applica anche alla detassazione prevista dalla L. 388/2000; chiarisce l'estensione del vincolo del 20% alla Tremonti ambientale.
Ha recepito la direttiva UE sulla promozione delle rinnovabili e previsto le tariffe incentivanti (quadro normativo di riferimento per i Conti Energia).
Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 4
Richiamato dalle parti in tema di equivalente sovvenzione; il Collegio sottolinea che la norma comunitaria disciplina l'intensità dell'aiuto ma non impone che l'aiuto debba essere sempre interpretato quale semplice minor imposta.
Risoluzioni e circolari Agenzia delle Entrate (es. 20/E/2009, 58/E/2016, 44/E/2009)
20/E/2009; 58/E/2016; 44/E/2009
Documenti interpretativi dell'Amministrazione che hanno affrontato la cumulabilità e talvolta indicato limiti o ambiti di intervento; rilevanti ai fini dell'esame dell'orientamento amministrativo e della presunta incertezza interpretativa.
Nota informativa MISE del 18/6/2015
Ha riconosciuto la cumulabilità della Tremonti ambientale con il II Conto Energia nei limiti del 20% del costo totale dell'investimento, chiarendo l'applicazione pratica del vincolo di cumulabilità.
Art. 8 D.Lgs. 546/1992 (richiamato in tema di incertezza normativa)
Consente, a determinate condizioni di obiettiva incertezza normativa, l'esclusione o la riduzione delle sanzioni: il Collegio ha ritenuto sussistere tale incertezza nel caso concreto giustificando l'annullamento delle sanzioni già disposto in primo grado.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria è competente a verificare le dichiarazioni fiscali e a recuperare detassazioni non spettanti anche quando la cumulabilità coinvolge agevolazioni disciplinate da norme amministrative (es. Conto Energia); la competenza del MISE/GSE riguarda l'ammissione/erogazione della tariffa incentivante, non l'accertamento fiscale.
- Il limite di cumulabilità del D.M. 19/2/2007 (20% del costo dell'investimento) si applica anche alla detassazione prevista dalla L. 388/2000 in base all'art. 19 del D.M. 5/7/2012: nei casi analoghi il 20% va valutato rispetto all'agevolazione riconosciuta (detassazione) e non necessariamente al solo risparmio d'imposta.
- In presenza di plurime fonti normative, prassi amministrative contrastanti o interpretazioni non chiare, il contribuente può ottenere l'annullamento delle sanzioni per esistenza di obiettiva incertezza normativa; tuttavia ciò non esclude il potere dell'Amministrazione di rettificare l'imponibile quando la deduzione non rispetti i limiti normativi.
- Documenti amministrativi (risoluzioni Agenzia, note MISE, verifiche GSE) e interventi interpretativi successivi (es. DM interpretativi) sono elementi rilevanti nella valutazione dell'incertezza e nella determinazione del contenuto dell'obbligo tributario: conservarli e produrli in giudizio è strategico.
- In situazioni analoghe: verificare separatamente l'idoneità amministrativa all'incentivo (controlli MISE/GSE) e l'effetto fiscale; se si è fruito contemporaneamente di agevolazioni, predisporre calcoli che dimostrino come il cumulo rispetti il limite del 20% del costo d'investimento o, in caso contrario, valutare tempestiva rettifica per ridurre il rischio di recuperi con sanzioni (che però possono essere annullate se dimostrabile incertezza normativa).
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