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Sentenza

Sentenza del 01/02/2021 n. 14 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla cumulabilità della detassazione per investimenti ambientali ("Tremonti ambiente", art. 6 commi 13-19 L. 388/2000) con la tariffa incentivante prevista dal D.M. 19/2/2007 (II Conto Energia). La società aveva dedotto in diminuzione dal reddito il "sovraccosto" dell'impianto fotovoltaico sostenuto nel 2010; l'Agenzia contestava la quantificazione dell'importo agevolabile ritenendo applicabile il limite del 20% previsto dall'art. 9 D.M. 19/2/2007 e chiedendo che il parametro fosse calcolato sul risparmio d'imposta (o sul costo) rideterminando la detrazione e recuperando le maggiori imposte. Inoltre la società contestava la competenza dell'Agenzia a verificare i limiti di cumulabilità, ritenendo che ciò spettasse al MISE/GSE. Le Commissioni di primo grado avevano ritenuto fondate le eccezioni del contribuente (interpretando il limite del 20% come riferibile alla detassazione e annullando sanzioni per incertezza normativa); l'Agenzia ha impugnato valutando erronea tale interpretazione e chiedendo il ripristino delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato gli appelli (della s.r.l. e dell'Agenzia) e ha confermato le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali. In sintesi: è stato affermato che l'Amministrazione finanziaria è competente a controllare le dichiarazioni fiscali e ad accertare il recupero della detassazione quando non rispetti i limiti stabiliti dall'art. 9 D.M. 19/2/2007; è stato altresì condiviso l'orientamento che il limite del 20% trova applicazione anche alla detassazione prevista dalla L. 388/2000 (come chiarito dall'art. 19 D.M. 5/7/2012) e va rapportato all'importo della detassazione dal reddito imponibile; tuttavia, in considerazione della complessità e dell'obiettiva incertezza interpretativa della disciplina, sono state confermate le pronunce che avevano annullato le sanzioni e compensato integralmente le spese tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 6 commi 13-19 (Tremonti Ambiente)

    Introduce una detassazione come variazione in diminuzione del reddito imponibile per investimenti ambientali; la detassazione è l'agevolazione fiscale oggetto di verifica fiscale.

  • D.M. 19 febbraio 2007 (II Conto Energia), art. 9 comma 1

    Stabilisce il limite di cumulabilità (20% del costo dell'investimento) per tariffe incentivanti e altri incentivi pubblici; la Corte territoriale e le CTP hanno interpretato che tale limite si applica anche alla detassazione ambientale.

  • D.M. 5 luglio 2012 (V Conto Energia), art. 19

    Norma di interpretazione autentica che conferma che il limite di cumulabilità del D.M. 19/2/2007 si applica anche alla detassazione prevista dalla L. 388/2000; chiarisce l'estensione del vincolo del 20% alla Tremonti ambientale.

  • D.Lgs. 387/2003

    Ha recepito la direttiva UE sulla promozione delle rinnovabili e previsto le tariffe incentivanti (quadro normativo di riferimento per i Conti Energia).

  • Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 4

    Richiamato dalle parti in tema di equivalente sovvenzione; il Collegio sottolinea che la norma comunitaria disciplina l'intensità dell'aiuto ma non impone che l'aiuto debba essere sempre interpretato quale semplice minor imposta.

  • Risoluzioni e circolari Agenzia delle Entrate (es. 20/E/2009, 58/E/2016, 44/E/2009)

    20/E/2009; 58/E/2016; 44/E/2009

    Documenti interpretativi dell'Amministrazione che hanno affrontato la cumulabilità e talvolta indicato limiti o ambiti di intervento; rilevanti ai fini dell'esame dell'orientamento amministrativo e della presunta incertezza interpretativa.

  • Nota informativa MISE del 18/6/2015

    Ha riconosciuto la cumulabilità della Tremonti ambientale con il II Conto Energia nei limiti del 20% del costo totale dell'investimento, chiarendo l'applicazione pratica del vincolo di cumulabilità.

  • Art. 8 D.Lgs. 546/1992 (richiamato in tema di incertezza normativa)

    Consente, a determinate condizioni di obiettiva incertezza normativa, l'esclusione o la riduzione delle sanzioni: il Collegio ha ritenuto sussistere tale incertezza nel caso concreto giustificando l'annullamento delle sanzioni già disposto in primo grado.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria è competente a verificare le dichiarazioni fiscali e a recuperare detassazioni non spettanti anche quando la cumulabilità coinvolge agevolazioni disciplinate da norme amministrative (es. Conto Energia); la competenza del MISE/GSE riguarda l'ammissione/erogazione della tariffa incentivante, non l'accertamento fiscale.
  • Il limite di cumulabilità del D.M. 19/2/2007 (20% del costo dell'investimento) si applica anche alla detassazione prevista dalla L. 388/2000 in base all'art. 19 del D.M. 5/7/2012: nei casi analoghi il 20% va valutato rispetto all'agevolazione riconosciuta (detassazione) e non necessariamente al solo risparmio d'imposta.
  • In presenza di plurime fonti normative, prassi amministrative contrastanti o interpretazioni non chiare, il contribuente può ottenere l'annullamento delle sanzioni per esistenza di obiettiva incertezza normativa; tuttavia ciò non esclude il potere dell'Amministrazione di rettificare l'imponibile quando la deduzione non rispetti i limiti normativi.
  • Documenti amministrativi (risoluzioni Agenzia, note MISE, verifiche GSE) e interventi interpretativi successivi (es. DM interpretativi) sono elementi rilevanti nella valutazione dell'incertezza e nella determinazione del contenuto dell'obbligo tributario: conservarli e produrli in giudizio è strategico.
  • In situazioni analoghe: verificare separatamente l'idoneità amministrativa all'incentivo (controlli MISE/GSE) e l'effetto fiscale; se si è fruito contemporaneamente di agevolazioni, predisporre calcoli che dimostrino come il cumulo rispetti il limite del 20% del costo d'investimento o, in caso contrario, valutare tempestiva rettifica per ridurre il rischio di recuperi con sanzioni (che però possono essere annullate se dimostrabile incertezza normativa).

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