Sentenza del 01/02/2021 n. 126 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Passaggio all'Imposta municipale propria - Agevolazioni ed esenzioni - Mancato mutamento delle condizioni di fatto e diritto - Obbligo di presentare la dichiarazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento IMU 2014 che negava l'agevolazione per un immobile concesso in comodato d'uso alla figlia, sostenendo di aver già presentato la dichiarazione ai fini ICI il 21/11/2011 e che non erano intervenute modificazioni dei dati rilevanti; il Comune aveva invece ritenuto decaduto il beneficio perché la delibera comunale n.19/6/5/14 richiedeva la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva ai fini IMU.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello della contribuente, ritenendo prevalente l'art.10, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 (applicabile anche all'IMU): la dichiarazione effettuata ai fini ICI mantiene efficacia per gli anni successivi in assenza di modificazioni degli elementi dichiarati, perciò non era dovuta una nuova dichiarazione al momento del passaggio da ICI a IMU; la disposizione regolamentare comunale che imponeva la nuova dichiarazione è stata disapplicata per contrasto con la norma di rango primario. L'atto di accertamento è annullato e il Comune è condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 10, comma 4
i soggetti passivi di imposta devono dichiarare gli immobili posseduti ... effettuata la dichiarazione ai fini dell'imposta, la stessa ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare ... le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che una dichiarazione presentata ai fini ICI mantiene efficacia anche per l'IMU in assenza di modifiche dei dati; non è richiesto dal legislatore un nuovo adempimento formale in occasione del passaggio ICI→IMU.
Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 6/5/2014 (Comune di Lucca), allegato 1 lettera i
condizionava la conservazione del beneficio alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti prescritti.
La disposizione regolamentare comunale è stata ritenuta in contrasto con la norma statale (art.10, comma 4 D.Lgs. 504/1992) e quindi disapplicata: il comune non può imporre un onere dichiarativo non previsto dalla legge nazionale.
Norma citata per il principio di conformità (legge n. 2248/1865, allegato E art.5)
"le Autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge"
Principio secondo cui il giudice è tenuto ad applicare gli atti amministrativi solo se conformi alla legge; autorizza la disapplicazione delle norme secondarie in contrasto con la legge statale.
Massime di principio
- Una dichiarazione presentata ai fini ICI conserva efficacia per gli anni successivi (anche dopo il passaggio all'IMU) salvo che non intervengano modificazioni degli elementi dichiarati che comportino diverso ammontare d'imposta.
- Un regolamento o una deliberazione comunale non può imporre obblighi dichiarativi ulteriori rispetto a quelli previsti da norma statale: in caso di conflitto la norma locale può essere disapplicata dal giudice.
- Se non sono intervenute variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione originaria, il contribuente non è tenuto a ripetere la dichiarazione al passaggio di disciplina (es. ICI→IMU). Conservare la documentazione della dichiarazione originaria è essenziale per opporsi a successivi accertamenti.
- Se si verificano modifiche ai dati o agli elementi originari, il contribuente deve dichiararle entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modifiche si sono verificate; il mancato rispetto di questo obbligo può comportare perdita di agevolazioni.
- In caso di diniego comunale basato su un regolamento confliggente, il contribuente può impugnare l'atto amministrativo richiamando la prevalenza della normativa statale e la giurisprudenza che consente la disapplicazione delle norme locali contrastanti.
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