Sentenza del 01/02/2021 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Deducibilità Ires di premi assicurativi per polizza key man
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. La decisione ha ritenuto rispettato il requisito dell'inerenza per la società: i premi costituiscono un costo deducibile ai fini IRES. È stato inoltre precisato che l'eventuale ammontare percepito come indennizzo dovrà essere considerato fiscalmente e potrà dar luogo a una sopravvenienza attiva (quindi rilevante ai fini della base imponibile).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia verteva sulla deducibilità ai fini IRES dei premi versati per una polizza "key man". L'Ufficio aveva escluso la deducibilità ritenendo che, nel prodotto assicurativo, la componente finanziaria prevalente rispetto a quella aleatoria trasformasse economicamente il versamento in un investimento finanziario e pertanto i premi non sarebbero inerenti all'esercizio dell'impresa. La ricorrente ha contestato tale valutazione sostenendo che, pur essendovi una componente finanziaria suscettibile di rendimento, il contratto conserva comunque la copertura in caso di morte (elemento aleatorio) e che la finalità è la tutela del patrimonio aziendale da eventi dannosi; pertanto i premi sarebbero giustificati sotto il profilo economico e civilistico e rispetterebbero il requisito dell'inerenza.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986)
Applicazione del principio di inerenza per la deducibilità dei componenti negativi di reddito: i premi sono deducibili se inerenti all'attività d'impresa e funzionali alla tutela del patrimonio aziendale
Principio generale del diritto tributario (sostanza economica)
Valutazione sostanziale del contratto: la prevalenza di una componente finanziaria non esclude automaticamente la natura assicurativa se permane l'elemento aleatorio e la finalità di tutela aziendale
Massime di principio
- I premi di polizze "key man" possono essere deducibili ai fini IRES se la società dimostra l'inerenza del costo rispetto all'attività aziendale (es. tutela del patrimonio, continuità aziendale, copertura del rischio legato alla perdita della figura chiave).
- La sola presenza di una componente finanziaria o di rendimento nel contratto non preclude automaticamente la deducibilità: rileva se permane un'effettiva copertura aleatoria (es. indennizzo in caso di morte) e se la finalità economica è la protezione dell'impresa.
- Se il contratto è sostanzialmente un investimento finanziario privo di reale aleatorietà (ossia con assenza o solo teorica possibilità di evento assicurato), l'Amministrazione potrà qualificare i versamenti come investimenti non deducibili.
- È opportuno documentare formalmente la finalità aziendale della polizza (delibere societarie, analisi del rischio, motivazioni economiche) e conservare informazioni tecniche sul prodotto (ripartizione componente finanziaria/assicurativa, condizioni di pagamento in caso di sinistro) per contrastare l'eventuale disconoscimento da parte dell'Ufficio.
- L'eventuale indennizzo percepito dalla società dovrà essere trattato fiscalmente (ad esempio come sopravvenienza attiva o altro componente positivo) e può avere conseguenze sulla determinazione del reddito imponibile.
Testo integrale
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