Cassazione Penale, Ordinanza n. 01669/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per furto pluriaggravato. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si denunciavano erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione alle aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7 c.p., sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'esposizione della cosa alla pubblica fede e della violenza sulle cose; con il secondo si lamentavano erronea applicazione della legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, prospettando anche una diversa valutazione del fatto e della personalità dell'imputato ai fini della commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la giurisprudenza di legittimità conferma che l'esposizione alla pubblica fede ricorre anche quando il bene sia in luogo pubblico o aperto al pubblico soggetto a sorveglianza saltuaria, e che la violenza sulle cose sussiste quando vi sia uso di energia fisica idoneo a provocare rottura, guasto, danneggiamento o distacco di componenti essenziali, come nel caso di statue divelte dal suolo. Ha ritenuto non consentito in sede di legittimità il secondo motivo nella parte in cui pretendeva una diversa valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche; ha comunque rilevato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sulla misura delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., valorizzando l'entità oggettiva del fatto e la negativa personalità dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, nn. 2 e 7 c.p.
Le aggravanti richiamate sono state ritenute correttamente applicate: l'esposizione alla pubblica fede può sussistere anche in caso di sorveglianza saltuaria; la violenza sulle cose ricorre quando il bene viene divelto con uso di energia fisica e con necessità di ripristino.
La Corte territoriale ha correttamente commisurato la pena tenendo conto dell'entità oggettiva del fatto e della personalità negativa dell'imputato.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'aggravante del furto relativo alla cosa esposta alla pubblica fede sussiste quando la cosa, collocata in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sia custodita in modo continuo ma solo con vigilanza saltuaria, poiché la ratio è offrire maggiore tutela ai beni lasciati temporaneamente o stabilmente senza custodia continua.
- L'aggravante della violenza sulle cose ricorre quando l'agente impieghi energia fisica tale da provocare rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione, mutamento di destinazione o distacco di una componente essenziale del bene, rendendo necessario un intervento di ripristino.
- In sede di legittimità non è ammissibile una richiesta che miri a una nuova valutazione del merito sul riconoscimento delle attenuanti generiche o sul loro bilanciamento, se la sentenza impugnata ha già reso una motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La contestazione in cassazione della dosimetria della pena non può tradursi in una sollecitazione a sostituire il giudizio del merito con una diversa valutazione degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di appello.
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