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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13328 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 12 giugno 2012, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. L’avviso recuperava le imposte dopo aver escluso le agevolazioni prima casa per l’immobile acquistato il 2 dicembre 2004, ritenuto di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 5. Con l’unico motivo, formulato come violazione di legge e vizio di motivazione, il contribuente sosteneva che il seminterrato non dovesse essere computato nella superficie utile perché privo di luce diretta e dotato soltanto di bocche di lupo; affermava inoltre che, essendo l’edificio anteriore al decreto del 1969, dovesse applicarsi il D.M. 4 dicembre 1961. In memoria invocava anche il D.Lgs. 23/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Il motivo era inammissibile perché cumulava profili di violazione di legge e di vizio motivazionale, riferiti a censure eterogenee, rimettendo impropriamente alla Corte il compito di individuarne e riorganizzarne il contenuto. Nel merito, la CTR aveva correttamente applicato il D.M. 2 agosto 1969, art. 5: la superficie utile non dipende dall’abitabilità formale e può comprendere locali idonei allo svolgimento della vita abitativa; era quindi legittimo includere i vani seminterrati, pur con altezza ridotta e bocche di lupo. È stata respinta anche la tesi sull’applicazione del D.M. 4 dicembre 1961: per le agevolazioni prima casa i criteri del D.M. 2 agosto 1969 si applicano indipendentemente dalla data di costruzione, mentre la previsione transitoria del suo art. 10 non introduce due regimi cronologici generali. Il D.Lgs. 23/2011 non era applicabile, poiché le relative disposizioni decorrevano dal 1° gennaio 2014. La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate 3.000 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili

    Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale devono essere formulate in modo autonomo e coerente con i rispettivi presupposti. Non spetta alla Cassazione separare e ricostruire le doglianze presentate cumulativamente e senza una chiara distinzione.

  • D.M. 2 agosto 1969, art. 5

    per superficie utile deve intendersi quella idonea a costituire "unico alloggio padronale", ossia a consentire l'espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del "padrone", mentre è irrilevante il requisito dell'abitabilità, siccome da esso non richiamato

    Per qualificare un’abitazione come di lusso ai fini dell’esclusione dalle agevolazioni prima casa, rileva l’idoneità concreta dei locali a svolgere funzioni abitative, non la loro abitabilità formale secondo i requisiti edilizi. Possono quindi essere computati anche locali seminterrati con bocche di lupo e altezza inferiore a quella prevista per i vani abitativi, se idonei allo svolgimento della vita domestica.

  • D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, convertito dalla L. 5 aprile 1985, n. 118

    la fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa è collegata [...] alla possibilità di includere gli immobili trasferiti, "indipendentemente dalla data della loro costruzione", fra le abitazioni non di lusso, "secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969"

    La data di costruzione dell’immobile non determina, di per sé, l’applicazione di criteri diversi per stabilire se esso sia non di lusso ai fini delle agevolazioni prima casa: si applicano i criteri del D.M. 2 agosto 1969.

  • D.M. 2 agosto 1969, artt. 1, 6 e 10

    Alla disposizione dettata dal successivo art. 10 del detto D.M., a tenore della quale "alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961 ", va attribuita [...] non una funzione di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di "abitazioni non di lusso", ma la semplice funzione di regolamentazione transitoria dell'unica fattispecie in essa prevista

    L’art. 10 ha una portata transitoria limitata alle costruzioni legate a licenze anteriori al decreto e non istituisce due regimi generali di classificazione delle abitazioni non di lusso in base alla data di costruzione. Nel caso deciso, restano rilevanti i criteri del decreto del 1969 richiamati dalla disciplina delle agevolazioni.

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, comma 5

    le disposizioni stesse si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014

    Le disposizioni invocate non si applicano a trasferimenti e controversie relativi a periodi anteriori alla loro decorrenza. Poiché l’acquisto risaliva al 2 dicembre 2004, il decreto non poteva incidere sul caso.

Massime di principio

  • In Cassazione, le censure di violazione di legge e quelle relative alla motivazione vanno distinte e articolate secondo i rispettivi presupposti: la loro sovrapposizione può rendere il motivo inammissibile.
  • Per stabilire se un’abitazione sia di lusso ai fini delle agevolazioni prima casa, la superficie utile può comprendere locali non formalmente abitabili quando, in concreto, siano idonei allo svolgimento delle funzioni della vita domestica.
  • La data di costruzione dell’immobile non comporta automaticamente l’applicazione di criteri di classificazione diversi: occorre verificare la disciplina applicabile e l’effettiva portata transitoria delle disposizioni richiamate.
  • Una norma che prevede la propria applicazione da una data futura non può essere invocata per disciplinare un acquisto avvenuto prima di quella data.

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