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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29739/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2011, fondato su indagini finanziarie su conti correnti del contribuente. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione sia versamenti non giustificati sia prelevamenti non giustificati (rispettivamente Euro 41.360 e Euro 21.781). La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 non fosse più applicabile ai lavoratori autonomi e ai professionisti nemmeno con riguardo ai versamenti, e aveva quindi escluso le riprese. L’Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la pronuncia costituzionale incide solo sui prelevamenti e non anche sui versamenti, che restano presuntivamente imponibili se non giustificati; 2) in via subordinata, violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per difetto di motivazione, ove la sentenza fosse interpretata come coerente con la Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso in blocco l’applicabilità dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 ai lavoratori autonomi e ai professionisti. Ha ribadito che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione legale permane per i versamenti effettuati sui conti correnti del professionista o lavoratore autonomo, con conseguente onere per il contribuente di provare analiticamente l’estraneità dei movimenti ai fatti imponibili; la presunzione è invece venuta meno solo per i prelevamenti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    presunzione legale posta dall'art. 32

    La presunzione resta applicabile ai versamenti sul conto corrente del professionista o lavoratore autonomo; non opera più, dopo Corte cost. n. 228 del 2014, per i soli prelevamenti. Il contribuente deve fornire prova analitica dell’estraneità dei versamenti ai fatti imponibili.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, ai fini del secondo motivo di ricorso.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze del processo tributario, ai fini del secondo motivo di ricorso.

  • Corte cost. n. 228 del 2014

    Ha inciso sulla disciplina della presunzione bancaria limitatamente ai prelevamenti, non ai versamenti.

  • Cass. n. 23041 del 2015

    Richiamata dalla CTR, ma ritenuta superata dalla successiva giurisprudenza.

  • Cass. n. 22931 del 2018

    È il precedente seguito dalla Corte per affermare che la presunzione resta valida per i versamenti e viene meno solo per i prelevamenti.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fondato su indagini finanziarie, la presunzione legale dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 continua ad operare, per i lavoratori autonomi e professionisti, con riferimento ai versamenti bancari non giustificati, che possono essere recuperati a tassazione come ricavi o compensi non dichiarati.
  • A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’inapplicabilità della presunzione ai lavoratori autonomi riguarda soltanto i prelevamenti, non anche i versamenti.
  • Quando l’Ufficio contesta movimenti bancari rilevanti, incombe sul contribuente l’onere di fornire una prova analitica della loro estraneità ai fatti imponibili.
  • Se il giudice di merito applica in modo errato la portata della presunzione bancaria, la decisione va cassata con rinvio, restando assorbite le ulteriori censure che presuppongono un diverso esito della prima doglianza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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