Cassazione Penale, Ordinanza n. 20857/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto: 1) la nullità del decreto di irreperibilità emesso ai fini della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e degli atti conseguenti; 2) l'omessa assunzione di una prova decisiva; 3) vizi di motivazione in ordine al dolo. La difesa ha anche chiesto la rimessione degli atti al Presidente per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che non vi erano elementi per affermare che, dopo l'espulsione, l'imputato si fosse stabilito nella città di nascita. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non dedotto in appello e comunque manifestamente infondato, poiché riguardava una prova inesistente o comunque non più esistente. Ha ritenuto il terzo motivo meramente reiterativo e ha condiviso la motivazione della sentenza impugnata sul dolo, inteso come volontaria direzione della condotta a impedire l'attività d'ufficio, anche se mossa dall'ausilio prestato a un amico. Ne è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta volontariamente diretta a impedire l'attività d'ufficio, anche se sorretta dal motivo dell'ausilio a un terzo.
L'avviso ex art. 415-bis c.p.p. è stato notificato a mezzo di decreto di irreperibilità; la relativa censura è stata ritenuta manifestamente infondata in assenza di elementi idonei a dimostrare la reperibilità dell'imputato nel luogo indicato.
In cassazione non possono essere dedotti motivi non formulati con l'atto d'appello.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa del ricorrente nella causa d'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure manifestamente infondate o meramente reiterative rispetto a motivi già esaminati e correttamente respinti in appello.
- La deduzione in cassazione di un vizio concernente l'omessa assunzione di prova è preclusa se il relativo tema non è stato devoluto con l'atto d'appello.
- È manifestamente infondata la censura contro il decreto di irreperibilità quando non emergano elementi concreti idonei a ritenere che l'imputato fosse effettivamente reperibile nel luogo indicato dalla difesa.
- Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo è integrato dalla volontà di porre in essere una condotta diretta a ostacolare l'attività d'ufficio, a prescindere dal movente soggettivo o dalla finalità solidaristica addotta dall'agente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
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