Cassazione Penale, Sentenza n. 38677/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 10/09/2021, per presunta illegittimità della concessione ex art. 168 c. 3 cod. pen.: il ricorrente sosteneva che il giudice della cognizione avrebbe potuto e dovuto conoscere un precedente ostativo (sentenza del 2019), acquisendo un certificato penale aggiornato o desumendolo dal fatto che l'imputato si era presentato come sottoposto a misura alternativa (affidamento in prova ai servizi sociali). Denunciava inoltre carenza e contraddittorietà di motivazione circa l'omessa acquisizione del certificato penale aggiornato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il quadro normativo e la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., sent. n. 37345/2015) secondo cui il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentate agli atti del giudice della cognizione (in tal caso l'errore è rimediabile solo mediante impugnazione). La Corte ha rilevato che il fascicolo del giudizio, regolarmente acquisito, conteneva un certificato del casellario dal quale risultavano assenti precedenti; il giudice dell'esecuzione ha dunque correttamente valutato la conoscenza (e non la mera conoscibilità) del precedente ostativo e ha motivato sulle ragioni della revoca. Inoltre il ricorrente non ha dimostrato che il giudice della cognizione fosse effettivamente a conoscenza della misura alternativa; pertanto il vizio dedotto non sussiste. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
comma 3 (introdotto dall'art. 1 legge n. 128/2001)
Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena quando il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative; la Corte interpreta che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio se la causa ostativa non risultava documentata in atti al giudice della cognizione
Stabilisce i limiti per la sospensione della pena e i casi in cui il cumulo di pene sospese può impedire la concessione del beneficio; richiamato per valutare il superamento dei limiti in presenza di precedenti
Richiamato come norma collegata relativa agli effetti e condizioni della sospensione condizionale della pena; il beneficio è stato ritenuto accordato in violazione di tale disposizione per il cumulo con precedente sospeso
Riferimento alle norme procedurali della fase cognitiva; evocata dal ricorrente nel censurare gli obblighi di accertamento del giudice della cognizione circa i precedenti
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di valutazione dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto infondate le censure di violazione di legge (lett. b) e di motivazione illogica/contraddittoria (lett. e))
Norma sulla sospensione dell'esecuzione del provvedimento: il ricorrente aveva ottenuto sospensione dell'esecuzione con ordinanza del 10/06/2025, ma ciò non ha precluso il rigetto del ricorso di legittimità
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
Cass. Sez. U., sent. n. 37345/2015
Giurisprudenza chiave secondo cui la revoca in sede esecutiva è possibile quando le cause ostative non risultano documentate al giudice della cognizione; distingue conoscenza da conoscibilità e definisce il perimetro del giudicato sulla concessione dei benefici
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena se il beneficio è stato concesso in presenza di cause ostative non documentate nel fascicolo del giudizio di cognizione; se la causa ostativa era invece documentata agli atti del giudice di merito, l'errore va corretto mediante impugnazione e non mediante revoca in sede esecutiva
- Conta la conoscenza effettiva da parte del giudice della cognizione, non la mera "conoscibilità": il rimedio procedurale dipende dall'effettiva disponibilità di elementi negli atti del processo di merito
- Il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione e il certificato del casellario per verificare la presenza o meno di precedenti ostativi prima di revocare il beneficio
- La parte che deduce che il giudice di merito fosse a conoscenza di circostanze ostative (es. misura alternativa in corso) ha l'onere di dimostrare che tale conoscenza risultava agli atti o era stata effettivamente portata a cognizione del giudice
- Se la revoca è fondata, la decisione di revoca in sede esecutiva è compatibile con la natura "debole" del giudicato sui benefici (preclusione limitata alle questioni dedotte), mentre la statuizione di merito rimane impugnabile secondo le ordinarie regole
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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