Cassazione Civile, Ordinanza n. 33787/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio, applicando il metodo sintetico c.d. redditometro, aveva rideterminato in aumento il reddito imponibile della contribuente per gli anni 2005 e 2006 ai fini IRPEF e addizionali, valorizzando incrementi patrimoniali e spese di gestione, tra cui l'acquisto di un SUV, della prima casa e di altri immobili. Nei giudizi di merito la contribuente aveva sostenuto che le disponibilità economiche utilizzate provenivano da somme ricevute periodicamente dal padre, accreditate su un conto corrente intestato a lei. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che, una volta accertata l'esistenza di entrate mensili provenienti dal padre, la CTR avrebbe dovuto ritenere assolto l'onere probatorio a suo carico o comunque scomputare tali somme dal reddito sintetico, senza pretendere anche la dimostrazione del concreto utilizzo finale delle stesse per gli investimenti e il mantenimento del tenore di vita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la CTR si era discostata dal diritto vivente in materia di accertamento sintetico. In particolare, una volta dimostrata la provenienza non reddituale delle somme da un qualificato vincolo familiare, il giudice tributario non poteva esigere dal contribuente la prova specifica dell'utilizzo finale di ciascuna somma, ma doveva valutare anche la durata del possesso e della disponibilità finanziaria come circostanza sintomatica della possibile copertura delle spese contestate con redditi non imponibili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
ratione temporis, nella formulazione previgente alla novella introdotta dall'art. 22 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 conv. mod. l. 30 luglio 2010 n. 122
Nel regime previgente l'accertamento sintetico fonda una presunzione legale relativa di capacità contributiva; il contribuente può vincerla dimostrando, con prova documentale, che il maggior reddito presunto deriva in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, oppure che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La prova contraria non richiede necessariamente la dimostrazione dell'utilizzo finale delle somme, ma impone la verifica di circostanze sintomatiche della loro idoneità a coprire le spese contestate.
art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
novella dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Le modifiche sono considerate innovative, ma non possono essere interpretate nel senso di espungere, per il regime previgente applicabile alla causa, il riferimento alla durata del possesso delle somme o disponibilità finanziarie.
conversione del d.l. n. 78 del 2010
Richiamata solo quale testo di conversione della novella all'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico fondato sul redditometro integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: accertati gli elementi-indice, l'Ufficio non deve fornire ulteriori prove sulla spesa, mentre incombe sul contribuente la prova contraria sulla provenienza non reddituale delle risorse.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera dimostrazione della disponibilità di somme o redditi ulteriori, ma deve riguardare anche elementi concreti e sintomatici che rendano plausibile che quelle risorse abbiano effettivamente finanziato le spese contestate.
- In presenza di somme provenienti da un familiare, il giudice deve valutare in concreto la fonte delle disponibilità, la loro entità e la durata del possesso, senza potersi limitare a richiedere la prova dell'"utilizzo finale" delle somme.
- Quando il contribuente abbia assolto l'onere di allegare e documentare indici contrari alla pretesa fiscale, il giudice tributario deve procedere a un esame analitico della documentazione prodotta e non può respingere la prova con motivazioni sommarie o apodittiche.
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