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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02046/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Una società edile aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di un appalto di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo di proprietà dei committenti. Questi ultimi avevano proposto opposizione eccependo dapprima l’incompetenza territoriale derogabile e, nel corso della prima udienza effettiva di trattazione, anche l’incompetenza fondata sul foro del consumatore, indicando il foro della loro residenza. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione e revocato il decreto. La società ricorrente per regolamento di competenza ha dedotto: 1) che il rilievo officioso dell’incompetenza ex art. 38 c.p.c. doveva avvenire non oltre la prima udienza in senso cronologico, non potendo essere effettuato in un’udienza successiva; 2) che il giudice avrebbe dovuto esternare nell’udienza ex art. 183 c.p.c. la volontà di avvalersi del rilievo officioso, non limitandosi a rimettere la causa in decisione sulla questione; 3) che la competenza del foro del consumatore non sarebbe stata rilevabile d’ufficio una volta che i convenuti si erano costituiti e avevano comunque sollevato tardivamente l’eccezione; 4) che il Tribunale avrebbe omesso di considerare un preteso intreccio negoziale con una società commerciale e un pagamento riferibile a lavori su altro immobile, circostanze che a suo dire escludevano la qualità di consumatori dei committenti. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che il foro del consumatore, pur rilevabile d’ufficio, deve essere esplicitamente sollevato dal giudice entro la preclusione determinata dall’udienza di trattazione ex artt. 38, comma 3, e 183, comma 1, c.p.c.; che l’eccezione di incompetenza territoriale va decisa allo stato degli atti, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti; e che nel caso concreto emergeva un contratto di appalto per la ristrutturazione dell’abitazione dei committenti con un’impresa professionalmente operante nel settore, sicché correttamente era stato applicato il foro del consumatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza, confermando la declinatoria di competenza territoriale a favore del foro del consumatore. Ha dichiarato competente il Tribunale di Roma, luogo di residenza dei committenti-consumatori, e ha rimesso la causa a tale giudice anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, fissando il termine per la riassunzione ex art. 50, comma 1, c.p.c. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    Il rilievo dell'incompetenza, anche d'ufficio, deve avvenire entro la preclusione determinata dall'udienza di trattazione; la questione va decisa allo stato degli atti.

  • art. 42 c.p.c.

    È il rimedio esperito mediante regolamento di competenza avverso la decisione sulla competenza.

  • art. 183 c.p.c.

    L'udienza di trattazione costituisce il termine preclusivo per il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale.

  • art. 190 c.p.c.

    L'assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche è stata ritenuta idonea a garantire il contraddittorio sulla questione di competenza.

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    Il foro del consumatore è applicabile quando il contratto sia funzionale a soddisfare esigenze estranee all'attività imprenditoriale o professionale del contraente-persona fisica ed è rilevabile d'ufficio nel limite temporale di legge.

  • art. 50, comma 1, c.p.c.

    In caso di declinatoria di competenza, il giudizio va riassunto davanti al giudice dichiarato competente entro il termine assegnato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Viene richiamata per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza territoriale fondata sul foro del consumatore può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo entro la prima udienza di trattazione utile ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 183, comma 1, c.p.c.
  • Ai fini del foro del consumatore rileva la funzionalizzazione del contratto a soddisfare esigenze estranee all'attività imprenditoriale o professionale del contraente persona fisica; la ristrutturazione dell'abitazione ad uso residenziale è indice della qualità di consumatore del committente.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere decisa allo stato degli atti, sulla base delle allegazioni e dei documenti già prodotti, senza aprire un'istruzione piena sul merito del rapporto sostanziale.
  • Quando il giudice declina la competenza, deve indicare il giudice competente e assegnare il termine per la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatoriContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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