Cassazione Penale, Sentenza n. 51706/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di riesame del sequestro preventivo su quote societarie e beni immobili a lei formalmente intestati ma ritenuti nella disponibilità del coindagato Cavaliere (promotore dell'organizzazione). La difesa ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 321 e 546 lett. e) c.p.p. e art. 416 c.p.) sostenendo che i beni fossero acquisiti lecitamente e che la ricorrente avesse autonomia economica sufficiente, contestando che i cespiti fossero stati attribuiti al coindagato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che la censura fosse, in realtà, una mera proposta di valutazione alternativa dei fatti e delle prove già esaminate dal tribunale del riesame. È stato affermato che non ricorre una violazione di legge o una motivazione così radicalmente carente da rendere inammissibile il provvedimento; il tribunale del riesame aveva fornito un esaustivo apparato argomentativo che spiegava l'incapacità reddituale della ricorrente di acquisire autonomamente i beni e il legame con il promotore, giustificando l'ipotesi di fittizia intestazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure prospettate non configurassero un vero vizio di diritto ma una diversa valutazione della motivazione di merito, quindi inammissibili.
Regola la motivazione delle decisioni; richiamata in relazione al motivo di censura sulla carenza motivazionale del provvedimento impugnato.
Disposizione relativa ai mezzi di impugnazione e alla motivazione; richiamata nella deduzione difensiva ma la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione rilevante.
Delitto di associazione per delinquere; citato quale fatto-base dell'indagine e per la valutazione della disponibilità dei beni al promotore del sodalizio.
Limita l'esame in sede di ricorso contro ordinanze di sequestro, escludendo il controllo ampissimo della motivazione di merito salvo che essa sia radicalmente carente; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 12-sexies D.L. n. 306/1992
Norma richiamata nella giurisprudenza citata in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca; utilizzata a titolo di richiamo giurisprudenziale per definire i criteri di verifica della sproporzione patrimoniale.
Prevede la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa per le ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per la condanna della ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata a supporto del principio secondo cui può essere disposta la condanna al pagamento di somme in caso di inammissibilità per profili sostanziali dell'impugnazione.
artt. 512-bis, 640-bis, 648, 515, 483 c.p. e art. 40 d.lgs. n. 504/95
Reati oggetto dell'indagine (falsificazione, truffa, ricettazione, altri reati economici) e la norma fiscale citata; indicati nel contesto delle accuse mossi al promotore e al sodalizio investigato.
Massime di principio
- Il ricorso contro ordinanze di riesame sul sequestro preventivo è in gran parte precluso se si limita a proporre una diversa valutazione delle prove: la Cassazione non sostituisce il giudizio di merito se la motivazione è presente e coerente.
- Per ottenere il riesame favorevole e far cadere un sequestro che colpisce beni formalmente intestati a terzi, è necessario dimostrare in modo concreto e inequivoco l'autonomia economica e la lecita provenienza delle risorse; mere affermazioni alternative non sono sufficienti in sede di legittimità.
- Il vizio di motivazione rileva in Cassazione solo quando la motivazione sia completamente mancante o manifestamente priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza; difetti meno gravi sono esclusi dalla sindacabilità.
- La sussistenza di rapporti stretti (es. legami sentimentali o patrimoniali) con soggetti sospettati di essere promotori di un'associazione criminale rafforza l'elemento indiziario della fittizia intestazione dei beni e giustifica misure cautelari patrimoniali.
- In casi di inammissibilità del ricorso si possono infliggere al ricorrente spese processuali e somme a favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la rilevanza giuridica delle censure prima di proporre ricorso.
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