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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08057/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che la vicenda riguarda l'esecuzione di un'ordinanza cautelare che coinvolgeva anche la madre dell'imputato: secondo i giudici di merito, l'imputato avrebbe posto in essere, in tre fasi, una condotta di tentativo di fuga tale da rendere necessaria la sua immobilizzazione da parte degli operanti. Il ricorso contestava tale ricostruzione, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto fondato su profili fattuali e sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello. È stato inoltre dedotto il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivo ritenuto aspecifico perché non supportato da elementi positivi e ulteriormente indebolito dalla condotta processuale tenuta dall'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in larga misura fattuali e meramente riproduttive di questioni già vagliate con motivazione corretta e non illogica dai giudici di merito, sulla base delle convergenti dichiarazioni degli operanti. Ha inoltre escluso la specificità del motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, osservando che tali attenuanti non costituiscono un diritto dell'imputato e che il diniego era sorretto sia dall'assenza di elementi positivi sia dalla condotta processuale. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    la condotta di tentativo di fuga e di opposizione all'esecuzione dell'ordinanza cautelare, con necessità di immobilizzazione, integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e non mera resistenza passiva

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario un comportamento di violenza clamorosa: anche una condotta di fuga o di opposizione all'azione degli operanti, se idonea a ostacolare l'esecuzione dell'atto e a imporre l'immobilizzazione dell'interessato, può integrare il reato.
  • Non è qualificabile come mera resistenza passiva una condotta che, valutata nel suo sviluppo complessivo, sia finalizzata a sottrarsi all'intervento degli operanti e ne determini un concreto ostacolo all'esecuzione del servizio.
  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti o che ripropongono censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente adeguata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e consideri la sua condotta processuale; tali attenuanti non spettano come diritto automatico.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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