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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6578/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca per equivalente di euro 922.006,28 disposta in seguito a condanna per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente lamentava che la Corte d'appello non aveva considerato l'integrale pagamento del debito tributario da parte della società (documentato con progetto di riparto del curatore fallimentare e altra documentazione) intervenuto prima dell'esecuzione della confisca e chiedeva la riduzione o revoca della confisca per evitare una duplicazione del pagamento del debito. In via subordinata deduceva la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 per aver eseguito la confisca sui beni personali del legale rappresentante anziché sui beni della società, nonostante la società disponesse di patrimonio sufficiente, e, ulteriormente, la rilevanza di nuove prove ai sensi dell'art. 630 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello e ha disposto il rinvio alla stessa Corte in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché valuti l'effettività e la consistenza dei pagamenti effettuati dalla società e le loro conseguenze sull'eseguibilità e sull'ammontare della confisca. Gli altri motivi sono stati assorbiti. In sostanza la Cassazione ha stabilito che i versamenti recuperatori possono ridurre o annullare la confisca per equivalente e ha ordinato di riesaminare la situazione alla luce di tale principio.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma che punisce le fattispecie tributarie; nella vicenda la confisca per equivalente è stata disposta in relazione al profitto derivante dall'Iva non versata.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede effetti favorevoli legati all'impegno/versamento delle somme all'erario; la Corte osserva che la portata del comma 2 è limitata alla disciplina dell'impegno prima del passaggio in giudicato, ma il principio generale di riduzione della confisca per somme versate opera anche oltre tale disposizione.

  • artt. 676 e 667 c.p.p.

    Norme richiamate in relazione all'opposizione all'ordinanza e all'impugnazione del provvedimento in materia esecutiva.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di proporzionalità della sanzione patrimoniale; la Corte indica che la confisca non può eccedere il profitto effettivo conseguito.

  • art. 630 c.p.p.

    Invocato in via subordinata per dedurre la sopravvenienza di nuove prove; la Cassazione ha assorbito i motivi subordinati dopo aver deciso sul primo motivo principale.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente non può eccedere l'effettivo profitto conseguito dal reato: i pagamenti recuperatori devono ridurre l'oggetto della confisca nella misura corrispondente.
  • Il pagamento del debito tributario da parte della società, anche se intervenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, può essere rilevante in fase esecutiva e può determinare la riduzione o l'estinzione della confisca applicata ai beni personali del legale rappresentante, purché sia documentalmente provato il recupero.
  • L'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 ha portata favorevole limitata alle situazioni anteriori al passaggio in giudicato, ma il principio generale di proporzionalità e di carattere ripristinatorio della confisca trova applicazione anche in fase esecutiva.
  • Quando la confisca è stata disposta sui beni personali per incapienza del patrimonio della società, il giudice dell'esecuzione deve verificare continuamente l'effettiva capienza patrimoniale della società; se successivamente emerge capacità di soddisfare il credito erariale la confisca sui terzi deve essere ridotta o revocata proporzionalmente.
  • In sede esecutiva è fondamentale produrre documentazione chiara (es. piani di riparto, quietanze, verbali del curatore fallimentare) per dimostrare i versamenti o la capienza patrimoniale della società e richiedere la riduzione/revoca della confisca; in presenza di nuove prove si può anche valutare l'uso degli strumenti di cui all'art. 630 c.p.p.

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