Cassazione Penale, Ordinanza n. 23183/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando gli effetti della condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto in abitazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di due imputati per furto in abitazione. Uno dei ricorrenti ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la decisione non avrebbe adeguatamente considerato la sua versione alternativa circa la propria buona fede e l'appartenenza anche al correo dei beni sottratti. L'altro ricorrente ha lamentato la mancata applicazione della continuazione tra il furto oggetto del processo e un precedente furto commesso alcuni mesi prima, deducendo l'esistenza di un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo reiterativo e quindi inammissibile, e il secondo manifestamente infondato, rilevando che l'unicità del disegno criminoso non coincide con una generica tendenza a delinquere o con la mera identità di reati, ma richiede la prova di una progettazione originaria e specifica di una serie ben individuata di illeciti. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, fondata sulla distanza temporale tra i fatti e sulle diverse modalità esecutive.
Norme richiamate
La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso, intesa come progettazione ab origine di una serie specifica di illeciti; non basta una generica inclinazione a commettere reati simili, né la mera identità del bene giuridico offeso o del contesto delittuoso.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mera identità o analogia tra più reati non è sufficiente a integrare la continuazione: occorre la prova di un programma criminoso unitario, già deliberato nelle linee essenziali prima della realizzazione dei singoli episodi.
- L'unicità del disegno criminoso non può essere desunta da una generica scelta di vita criminale o da una tendenza a reiterare reati contro il medesimo bene giuridico; servono elementi specifici e oggettivi che collegano i fatti a una originaria ideazione comune.
- La prova della continuazione deve emergere da dati concreti, quali la prossimità temporale, le modalità esecutive e altri indici fattuali; la sola invocazione di un comune fine o di un generico contesto delittuoso non è sufficiente.
- Quando il motivo di ricorso ripropone censure già esaminate e confutate in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
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