Cassazione Penale, Ordinanza n. 15445/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva applicato la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge nel calcolo della pena: secondo la difesa, la riduzione per le attenuanti generiche avrebbe dovuto operare anche sugli aumenti applicati per i reati satellite nel quadro della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non rientrava tra quelli ammissibili contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., poiché non riguardava la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o una pronuncia difforme dal contenuto dell'accordo, né integrava una pena illegale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che, nel concordato in appello, non possono essere dedotte in cassazione questioni sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione, né questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo, salvo i casi relativi alla validità del consenso o al contenuto difforme della sentenza.
Norme richiamate
Consente il concordato in appello; contro la sentenza resa ex art. 599-bis sono ammissibili in cassazione solo censure sulla formazione della volontà di aderire all'accordo, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
Per il reato continuato, la pena va determinata individuando prima la violazione più grave e poi aumentando la pena base per i reati satellite.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
La sentenza che recepisce il concordato non è ordinariamente impugnabile in cassazione per censure che investano soltanto il calcolo della pena, se non si prospetta una pena illegale.
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso in via eccezionale e limitata: sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione.
- Le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili in cassazione quando non sfociano in una pena illegale; non è sufficiente contestare il modo in cui il giudice ha operato riduzioni o aumenti nel trattamento sanzionatorio.
- In tema di continuazione, la pena deve essere calcolata partendo dalla violazione più grave, individuata tenendo conto di circostanze aggravanti e attenuanti e del giudizio di comparazione, per poi procedere agli aumenti per i reati satellite.
- Nel concordato in appello restano precluse, in sede di legittimità, le questioni che coincidono con motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo, salvo i profili che incidono sulla validità del patto processuale o sulla legalità della pena.
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