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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35301/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento impugnato, che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna per evasione, è quindi rimasto fermo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo atto di appello avverso la condanna per evasione ex art. 385 c.p. La difesa ha dedotto violazione di legge, sostenendo che l'appello contenesse una critica adeguata e specifica sia alla responsabilità sia al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi di appello si risolvevano in mere enunciazioni e in richiami normativi privi di un reale nesso critico con la motivazione di primo grado, la quale era ritenuta adeguata sia sull'affermazione di responsabilità sia sulla quantificazione della pena. È stato quindi applicato il principio di specificità dei motivi di impugnazione elaborato dalle Sezioni unite.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna impugnata; la sentenza non ne esamina il merito, ma prende atto che la condanna riguardava tale fattispecie.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato implicitamente attraverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato solo in via indiretta, nel riferimento alla motivazione della decisione di primo grado che deve essere criticata specificamente.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822

    Principio di diritto sulla specificità dei motivi di appello e di ricorso per cassazione: l'impugnazione è inammissibile quando non enuncia e argomenta in modo esplicito le censure rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata, con un onere di specificità proporzionato alla specificità della motivazione contestata.

Massime di principio

  • L'appello e il ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando non contengono censure effettive, puntuali e argomentate contro la motivazione della decisione impugnata.
  • L'onere di specificità dei motivi di impugnazione cresce in proporzione al grado di specificità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato.
  • Non è sufficiente un richiamo generico a norme o principi astratti se manca il collegamento critico con le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza di merito.
  • Quando il provvedimento di primo grado è adeguatamente motivato sia sulla responsabilità sia sulla pena, l'appello deve confrontarsi con entrambi i profili in modo concreto e non meramente assertivo.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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