Cassazione Penale, Sentenza n. 47110/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha ridotto il tempo giornaliero per la consultazione degli atti processuali da quattro ore (concesse dal GIP) ad un'ora, con doglianze per violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria. Il ricorrente ha lamentato: omissione di considerare l'uso del computer per la consultazione come "gesto di normalità"; sovrapposizione tra l'ora di socialità e l'ora di consultazione impedendo attività fisica e ricreativa; necessità di consultare atti relativi a molteplici procedimenti (anche per possibili richieste di revisione) rendendo insufficiente un'ora al giorno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la censura fosse in realtà un vizio di motivazione generico e privo di idonea prova dell'insufficienza del tempo concesso. Il Tribunale aveva motivato logicamente la riduzione in rapporto alla fase processuale (dibattimento) e alla presenza di procedimenti confluiti che rendevano superfluo esaminare atti non pertinenti alla posizione del ricorrente. È stata inoltre condivisa la valutazione del bilanciamento tra esigenze difensive e limiti normativi della permanenza all'esterno della camera. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina del reclamo avverso provvedimenti relativi alla detenzione e alla permanenza all'esterno della camera; utilizzata come titolo procedurale per il reclamo proposto dal detenuto
Norma richiamata nel ricorso come rilevante per le modalità di consultazione degli atti e per i diritti del detenuto, nonché per la valutazione del trattamento detentivo
art. 24 Cost.
Richiamato a difesa del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato congruamente la necessità di garantire la consultazione degli atti nel bilanciamento con altri limiti
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente (parità/uguaglianza); la Corte non ha ritenuto provata una disparità o lesione rilevante nella determinazione del tempo
art. 6 CEDU
Diritti del giusto processo evocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che, nella fase del dibattimento e sulla base delle circostanze, la limitazione non violi il diritto al giusto processo senza prova dell'insufficienza
art. 36 Regolamento di esecuzione D.P.R. 230/2000
Norme regolamentari sull'organizzazione del trattamento detentivo e sugli orari di permanenza all'aperto/socialità; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia rispettato i limiti normativi e bilanciato gli interessi
art. 606 c.p.p. lett. b), c) ed e)
Richiamato come riferimento alle doglianze di cassazione per violazione di legge e motivazione; la Corte ha qualificato la censura come vizio motivazionale generico e privo di prova
giurisprudenza costante (principio sulla "permanenza all'aperto" vs "socialità")
Il principio applicato è che la permanenza all'aperto e la socialità sono istituti distinti e non sovrapponibili; l'ora di socialità non può automaticamente sostituire l'ora di permanenza all'aperto o viceversa, e il Tribunale ha ritenuto ammissibile utilizzare l'ora di consultazione in alternativa all'ora di socialità
Massime di principio
- Il giudice può ridurre il tempo di consultazione degli atti se motiva in modo specifico e congruo, tenendo conto della fase processuale (es. dibattimento) e delle concrete esigenze difensive
- La mera allegazione dell'insufficienza del tempo non è sufficiente: il detenuto deve fornire elementi probatori specifici che dimostrino la reale inadeguatezza del tempo concesso
- La previsione che l'ora per consultare gli atti sia fruita "in alternativa" all'ora di socialità è ammissibile, salvo prova che ciò determini una lesione concreta del trattamento detentivo o del diritto alla salute/attività fisica
- L'esistenza di più procedimenti o l'uso del computer per consultare documenti devono essere documentati e valorizzati nel merito per giustificare una maggiore allocazione di tempo
- Il bilanciamento tra diritto di difesa e limiti organizzativi/di sicurezza in carcere è rimesso alla valutazione del giudice di merito e la Cassazione sindaca solo la logicità e la completezza della motivazione
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