Cassazione Penale, Ordinanza n. 12538/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che la censura principale riguardava la ritenuta sussistenza del reato, contestata dal ricorrente nonostante fosse stato trovato in uno stabilimento balneare distante dalla propria abitazione. Sono state inoltre censurate la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze riproponessero questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e non illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano già stati adeguatamente vagliati in appello e che la motivazione sulla sussistenza del reato era логica e corretta, poiché l'imputato era stato trovato in uno stabilimento balneare lontano dall'abitazione. Ha inoltre affermato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha ritenuto congrua la motivazione di rigetto per assenza di elementi utili a qualificare l'offesa come tenue. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede elementi che consentano di qualificare l'offesa come tenue; in mancanza, il diniego è legittimo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate con motivazione congrua, logica e priva di manifeste illogicità.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; il loro riconoscimento dipende da una valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una motivazione che valorizzi o escluda elementi idonei a qualificare l'offesa; se tali elementi mancano, il diniego è legittimo.
- Ai fini del delitto di evasione, il rinvenimento dell'imputato in un luogo distante dall'abitazione può costituire elemento congruamente valorizzabile per affermare la sussistenza del reato.
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