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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16891/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore farmaceutico)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un cessato gestore provvisorio di una sede farmaceutica contro il nuovo gestore, per il pagamento dell’indennità di avviamento prevista dall’art. 110 r.d. n. 1265/1934. In opposizione ex art. 645 c.p.c. il debitore era stato condannato a pagare oltre euro 215.000, con accessori. In appello il creditore contestava il criterio di calcolo adottato dal giudice di merito, che aveva escluso dal reddito base di riferimento la quota di reddito attribuita alla moglie del ricorrente, componente dell’impresa familiare, ritenendo deducibile non l’intera quota di utile spettante al familiare, ma il costo presunto di un farmacista collaboratore di primo livello. Con il primo motivo di ricorso il creditore denuncia violazione dell’art. 110 r.d. n. 1265/1934, dell’art. 230-bis c.c. e falsa applicazione dell’art. 2549 c.c., sostenendo che la disciplina dell’impresa familiare impedisce di scindere la componente di lavoro da quella di utile e che, quindi, l’indennità deve essere calcolata sul reddito imponibile complessivo dell’impresa, senza dedurre la quota spettante al familiare collaboratore. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 91 c.p.c., assumendo che l’accoglimento del primo motivo avrebbe dovuto travolgere anche la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che, nell’impresa familiare, l’indennità di avviamento ex art. 110 r.d. n. 1265/1934 debba essere calcolata sul reddito imponibile complessivo riferibile all’impresa, ossia sul coacervo degli utili spettanti ai componenti, senza detrarre la quota di reddito attribuita al familiare collaboratore né trasformarla in un costo figurativo di lavoro. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, qualificandolo come non-motivo perché la sorte della statuizione sulle spese dipendeva dall’esito del motivo principale e non da un autonomo vizio della sentenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110 r.d. n. 1265/1934

    L’indennità di avviamento farmaceutico va parametrata a tre annualità del reddito medio imponibile della farmacia; nel caso di impresa familiare il reddito di riferimento è quello complessivo dell’impresa, senza deduzioni della quota attribuita ai familiari collaboratori.

  • art. 230-bis c.c.

    I collaboratori dell’impresa familiare partecipano agli utili e agli incrementi dell’azienda; tale disciplina esclude di qualificare la loro quota come reddito da capitale deducibile dal reddito base dell’indennità.

  • art. 2549 c.c.

    Richiamato solo per distinguere l’associazione in partecipazione dall’impresa familiare; il precedente relativo all’associazione in partecipazione non è estensibile alla fattispecie dell’impresa familiare.

  • art. 5, comma 4, TUIR

    La disciplina fiscale conferma che la quota attribuita ai componenti dell’impresa familiare è tassata come reddito dei singoli, ma resta parte dell’utile dell’impresa e non un costo deducibile.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è inammissibile quando non individua un autonomo vizio della decisione, ma dipende soltanto dall’esito del motivo principale.

  • art. 645 c.p.c.

    Norma richiamata per indicare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale si è formato il primo decisum di merito.

Massime di principio

  • Nella determinazione dell’indennità di avviamento prevista per la farmacia, quando l’attività sia esercitata in forma di impresa familiare, il reddito base deve essere individuato nel reddito imponibile complessivo dell’impresa, comprensivo delle quote attribuite ai familiari collaboratori.
  • Non è consentito, ai fini del calcolo dell’indennità, separare artificialmente la quota di reddito del familiare collaboratore come se fosse un costo del lavoro deducibile, poiché in impresa familiare tale quota costituisce partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali.
  • Il precedente relativo all’associazione in partecipazione non è automaticamente applicabile all’impresa familiare, trattandosi di fattispecie con disciplina e struttura economico-giuridica differenti.
  • Una censura sulle spese processuali è inammissibile se non deduce un autonomo errore della sentenza, ma si limita a derivare automaticamente dall’auspicato accoglimento del motivo principale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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