Cassazione Civile, Ordinanza n. 40581/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dalla società ricorrente davanti al giudice di pace. Il giudice di pace aveva declinato la competenza per territorio senza decidere sul merito. La società aveva appellato tale pronuncia, ma il Tribunale di Roma ha dichiarato l'appello inammissibile per asserito difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto non fosse strutturato come un "progetto alternativo di sentenza". In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. per avere il Tribunale applicato un criterio di inammissibilità troppo rigoroso; ha sostenuto che il proprio atto di appello conteneva tutti gli elementi richiesti dalla norma. Gli altri motivi vertevano su difetto di motivazione, omesso esame di richieste istruttorie e spese di lite, ma sono rimasti assorbiti. Il resistente ha proposto controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che il Tribunale aveva erroneamente preteso la redazione dell'appello come "progetto alternativo di sentenza". Richiamando il principio delle Sezioni Unite sull'art. 342 c.p.c., ha affermato che l'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze, con parte argomentativa idonea a confutare la sentenza impugnata, senza formule sacramentali né necessità di una decisione alternativa. Ha inoltre osservato che, quando si impugna una sentenza di primo grado che abbia declinato la competenza per territorio, l'onere dell'appellante si riduce all'indicazione delle ragioni di ingiustizia della decisione, onere ritenuto nel caso di specie soddisfatto. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con le relative doglianze e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non è richiesta la forma di un progetto alternativo di sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione processuale rilevante ai fini del ricorso per cassazione.
Ha modificato, in sede di conversione, il testo dell'art. 342 c.p.c. applicabile all'appello.
Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la formulazione vigente dell'art. 342 c.p.c.
Massime di principio
- L'art. 342 c.p.c., nel testo riformato, non impone all'appellante di redigere un "progetto alternativo di sentenza": è sufficiente che l'atto individui con chiarezza i capi impugnati e sviluppi censure intelligibili e specifiche contro la decisione di primo grado.
- L'inammissibilità dell'appello non può essere dichiarata sulla base di un formalismo eccessivo; la verifica va compiuta in funzione della reale intelligibilità delle doglianze e della loro capacità di contrastare la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando l'impugnazione investe una pronuncia che ha declinato la competenza per territorio senza decidere il merito, l'onere di specificità dell'appellante riguarda essenzialmente l'indicazione delle ragioni per cui la declinatoria è ritenuta erronea.
- La critica alla sentenza di primo grado è sufficiente se consente di comprendere quali errori siano imputati al giudice e in cosa consista il vizio della decisione, senza richiedere formule sacramentali o schemi prestabiliti.
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