Cassazione Penale, Ordinanza n. 21668/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato era stato condannato in primo grado per il reato di detenzione di banconote false e assolto da un diverso reato; la Corte di appello, su impugnazione di entrambe le parti, ha riformato la decisione, condannandolo per la fattispecie relativa alle banconote e dichiarando estinto per prescrizione l'altro reato. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, articolava tre censure: 1) si sosteneva che la mancata esecuzione di accertamenti tecnici sull'autenticità delle banconote dimostrerebbe la loro 'grossolanità' e quindi l'insussistenza del falso rilevante; 2) si contestavano le valutazioni di merito della Corte territoriale, chiedendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti senza allegare specifici travisamenti della prova; 3) si lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche sul reato ritenuto in appello, deducendo anche un profilo di reformatio in peius rispetto al trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo inammissibile perché volto a un sindacato sul merito, e il terzo manifestamente infondato, osservando che le attenuanti generiche erano state riconosciute per il reato poi estinto per prescrizione e che la Corte di appello aveva motivato adeguatamente sul diverso reato oggetto di condanna, anche escludendo che il mero raffronto matematico tra le componenti della pena potesse fondare la dedotta reformatio in peius quando mutino i parametri di commisurazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la decisione di appello nella parte in cui aveva condannato per il reato relativo alle banconote false e aveva dichiarato estinto per prescrizione l'altro reato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi proposti manifestamente infondati o inammissibili perché diretti a una rivalutazione del merito o privi di incidenza sulla correttezza della motivazione impugnata.
Norme richiamate
richiamato quale titolo del reato per cui l'imputato è stato condannato in appello; la Corte non affronta la qualificazione astratta della fattispecie, ma conferma che la motivazione sulla sussistenza del falso non è illogica.
richiamato quale reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado e poi dichiarato estinto per prescrizione in appello.
le attenuanti generiche non possono essere concesse in relazione al reato per il quale la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti ragioni ostative, con motivazione ritenuta adeguata dalla Cassazione.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il motivo che pretenda di desumere la 'grossolanità' del falso dalla sola mancata effettuazione di accertamenti tecnici, quando la Corte di merito abbia fondato la propria valutazione su elementi fattuali specifici e logicamente idonei a escludere l'innocuità del falso.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, se non si allegano specifici travisamenti della prova o una manifesta illogicità della motivazione.
- La censura sulle attenuanti generiche è infondata quando la Corte di merito abbia valutato tali circostanze con riferimento al solo reato effettivamente oggetto di condanna e abbia fornito una motivazione autonoma e non contraddittoria.
- Quando mutano i parametri o la sequenza di calcolo della pena, il confronto puramente matematico tra le componenti sanzionatorie non è sufficiente a dimostrare una reformatio in peius.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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