Cassazione Civile, Ordinanza n. 08693/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il soggetto destinatario di una cartella di pagamento per spese processuali relative ad atti giudiziari dell’anno 2014, riferite a un credito del Ministero della Giustizia e iscritte a ruolo tramite Equitalia Giustizia S.p.A., aveva proposto opposizione deducendo la nullità della cartella per omessa notificazione dell’invito al pagamento ex art. 212 d.P.R. n. 115/2002 e per difetto di motivazione. Il tribunale aveva accolto l’opposizione limitatamente al profilo motivazionale; in appello il Ministero e Equitalia Giustizia avevano ottenuto la riforma della decisione, con rigetto dell’opposizione. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 112, 617, primo comma, e 618, terzo comma, c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi, decidendo nel merito l’appello invece di dichiararlo inammissibile, poiché avverso una sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi non era esperibile appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che il giudice di primo grado non aveva qualificato l’opposizione, sicché non poteva operare il principio dell’apparenza; ha poi qualificato il vizio dedotto come carenza di motivazione della cartella di pagamento, ossia come vizio formale di un atto equiparabile al precetto e quindi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Di conseguenza, la sentenza di primo grado era non appellabile ai sensi dell’art. 618, terzo comma, c.p.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibili gli appelli proposti dal Ministero della Giustizia e da Equitalia Giustizia S.p.A. Ha inoltre condannato questi ultimi, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di appello e di cassazione in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 212 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come base dell’invito al pagamento che il ricorrente assumeva essere stato omesso; la Corte non si sofferma sulla sua applicazione sostanziale, ma sul regime dell’impugnazione della cartella
invocato come parametro della censura di violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella qualificazione del mezzo di opposizione
la deduzione di un vizio formale della cartella di pagamento, in quanto atto equiparabile al precetto, integra opposizione agli atti esecutivi
la sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi è non appellabile; l’appello proposto avverso di essa è inammissibile
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per la censura di nullità della decisione di appello per errore nel regime dell’impugnazione
richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza
richiamato implicitamente nel capo sulle spese secondo il principio di soccombenza
Massime di principio
- Quando il primo giudice non qualifica espressamente l’opposizione proposta, non opera il principio dell’apparenza per stabilire il mezzo di impugnazione esperibile.
- Il vizio formale della cartella di pagamento emessa nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, essendo equiparabile al precetto, va ricondotto all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- Le sentenze rese su opposizione agli atti esecutivi sono soggette al regime di non appellabilità previsto dall’art. 618, terzo comma, c.p.c.; l’appello proposto contro di esse è inammissibile.
- Se la cassazione può decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, può dichiarare l’inammissibilità dell’appello e regolare direttamente le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo soccombenza.
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